Art. 3 
 
     Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, 
       di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Alla parte IV, titolo I, del  codice  del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 102 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo intende garantire che  gli  operatori  economici  immettano  o
mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. 
      2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a  tutti  i
prodotti  definiti  dal  regolamento  (UE)  2023/988  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita
online o  tramite  altri  canali  di  vendita  a  distanza.  Ciascuna
disposizione del presente titolo si  applica  laddove  non  esistono,
nell'ambito della normativa vigente, disposizioni  specifiche  aventi
come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 
      3. Se taluni prodotti sono soggetti a  requisiti  di  sicurezza
prescritti dal  diritto  dell'Unione  europea,  le  disposizioni  del
presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi  o
le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. 
      4. Ai prodotti soggetti  a  specifici  requisiti  di  sicurezza
prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I
al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno  2019,  e  da  qualsiasi  altra  normativa  dell'Unione
europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1. 
      5. Le disposizioni del presente  titolo  non  si  applicano  ai
prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
2023/988.»; 
    b) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 103 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini  del  presente  titolo  si
intende per: 
        a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla  sicurezza
generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE)  n.  1025/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE)  2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio, e  che  abroga  la  direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva
87/357/CEE del Consiglio; 
        b) "autorita' di vigilanza del mercato": autorita'  designate
a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12  ottobre
2022,   n.   157,   quali    responsabili    dell'organizzazione    e
dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano; 
        c) "autorita' di  controllo":  autorita'  designate  a  norma
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.  157  del  2022,
quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel
mercato dell'Unione europea; 
        d) "ufficio unico  di  collegamento":  la  struttura  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»; 
    c) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 104 (Obblighi e informazione degli operatori  economici).
- 1. Gli operatori  economici  si  assicurano  che  il  prodotto  sia
conforme all'obbligo generale  di  sicurezza  previsto  dall'articolo
102, comma 1. 
      2. Gli operatori economici, in relazione  ai  rispettivi  ruoli
nella catena di fornitura, sono tenuti  al  rispetto  degli  obblighi
stabiliti dal capo III del regolamento e  alla  cooperazione  con  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
      3.  Gli  operatori  economici  si  assicurano   che   qualsiasi
avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere  apposta  sul
prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana  ben  visibile.  Gli
operatori  si  assicurano,  inoltre,  che  gli  eventuali  avvisi  di
richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano
in lingua italiana. 
      4. Gli operatori  economici,  su  loro  richiesta  e  a  titolo
gratuito,  possono  richiedere   informazioni   sull'attuazione   del
regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei  prodotti  di
cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al
regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made  in
Italy.»; 
    d) l'articolo 105 e' abrogato; 
    e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  106  (Ufficio  unico  di  collegamento,   autorita'   di
vigilanza del mercato e procedure di coordinamento). - 1. Ai fini del
presente titolo, e' designato quale ufficio unico di collegamento  il
Ministero delle imprese e del made in Italy. 
      2. L'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  competente  per  i
controlli di cui all'articolo 107 e' individuata tra le autorita'  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022,
n. 157, sulla base dei seguenti criteri: 
        a) destinazione d'uso e  luogo  prevalente  di  utilizzo  del
prodotto; 
        b) caratteristiche intrinseche del prodotto; 
        c)  analogia  con  prodotti  rientranti  nelle  normative  di
armonizzazione. 
      3. I criteri  per  il  coordinamento  dei  controlli,  previsti
dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito  tavolo  tecnico  di
coordinamento fra le autorita' di vigilanza  del  mercato,  convocato
almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese  e  del  made  in
Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorita' di  controllo
e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per  materia.
Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o  altri
emolumenti comunque denominati. 
      4. Al tavolo tecnico di cui  al  comma  3,  possono  presentare
osservazioni gli organismi di  categoria  della  produzione  e  della
distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi  dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco  di  cui  all'articolo
137,  per  l'elaborazione  e  l'esecuzione  di  progetti  comuni   di
sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico. 
      5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica  gli
esperti designati per la  consultazione  sugli  atti  delegati  della
Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete
europea   per   la   sicurezza   dei   consumatori,   informando   le
amministrazioni interessate. 
      6. Le autorita' di vigilanza tutelano le informazioni  raccolte
per le finalita'  di  cui  al  presente  titolo,  conformemente  alle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
      7. Ai  prodotti  di  cui  al  presente  titolo,  si  applicano,
inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1,  2,  3,
4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12  ottobre  2022,  n.
157.»; 
    f) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 107 (Vigilanza del mercato). - 1. Ai  fini  del  presente
titolo, le autorita' di vigilanza del  mercato  assicurano,  ciascuna
per  il  proprio  ambito  di  competenza,  il  rispetto  dell'obbligo
generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1. 
      2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono  i  controlli
previsti dal regolamento, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
anche mediante i  propri  uffici  territoriali,  nonche'  tramite  la
collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli  altri
enti  ai  quali  e'  demandato  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
vigilanza. 
      3. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  la  Guardia  di
finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate». 
      4.  Le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  sono  tenute  a
comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale,  i
dati relativi ai controlli effettuati in  applicazione  del  presente
titolo. 
      5. Le  amministrazioni  competenti,  nell'ambito  delle  misure
adottate sulla base del principio di precauzione  e,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica,  incoraggiano  e  favoriscono
l'azione volontaria degli operatori  economici  di  adeguamento  agli
obblighi imposti dal  presente  titolo,  anche  mediante  l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta e accordi con  le  categorie
di settore. 
      6. Le autorita'  di  vigilanza  del  mercato,  ciascuna  per  i
prodotti  di  propria  competenza,  garantiscono  ai  consumatori  la
possibilita' di sporgere reclami  con  riguardo  alla  sicurezza  dei
prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti
specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori  in
caso di richiamo di  prodotti  non  siano  soddisfacenti,  garantendo
l'informazione  dell'interessato  in  merito  alle  eventuali  azioni
intraprese. 
      7. Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di  vigilanza
del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo  e  forniscono  al
reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese. 
      8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del  regolamento,  le
autorita' di vigilanza cooperano  con  il  coordinatore  dei  servizi
digitali di cui  all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159. 
      9. Per  armonizzare  l'attivita'  di  controllo  derivante  dal
presente titolo con quella attuata per i prodotti  per  i  quali  gli
obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa  antincendio,
il Ministero dell'interno opera, per gli  aspetti  di  coordinamento,
attraverso  il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile  -  direzione  centrale   per   la
prevenzione e la sicurezza tecnica,  antincendio  ed  energetica  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso  gli  organi
periferici  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per   gli
interventi sul  territorio,  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
dello Stato. 
      10. Il  Ministero  della  salute,  ai  fini  degli  adempimenti
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei  prodotti  e  dal  presente
titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita'  marittima,
aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche  esistenti
e, comunque, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
Stato.»; 
    g) all'articolo 108: 
      1) al comma 1, le parole: «ai  sensi  dell'articolo  107»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle Autorita' di vigilanza»; 
      2) al comma 2, le parole: «delle  misure  di  cui  all'articolo
107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei  provvedimenti
di cui al comma 1»; 
      3) il comma 3-bis e' abrogato; 
    h) l'articolo 109 e' abrogato; 
    i) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 110 (Sistema di allarme rapido "Safety Gate").  -  1.  Le
autorita' di vigilanza del mercato notificano  le  misure  correttive
intraprese, per i prodotti a rischio grave,  tramite  il  sistema  di
allarme rapido "Safety Gate". Le misure  correttive  o  altre  azioni
adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche  in  relazione
ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra
informazione pertinente, compresi i risultati di  eventuali  prove  o
analisi effettuate,  devono  essere  notificati  dalle  autorita'  di
vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso,  entro
quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa. 
      2. Le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  possono  inoltre
notificare le  misure  correttive  previste,  anche  da  parte  degli
operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un
rischio non grave. 
      3. Le autorita' di vigilanza del mercato  notificano,  inoltre,
senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido  "Safety
Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle  misure  correttive
notificate. 
      4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in  qualita'
di punto di contatto di  cui  all'articolo  9  del  regolamento  (UE)
2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,
verifica la completezza delle notifiche caricate dalle  autorita'  di
vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime  alla
Commissione europea per la convalida, nonche' verifica  l'adempimento
da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi  1,
2 e 3. 
      5. Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna  per
il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente  adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano  un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o  nel  rispetto  del
termine eventualmente inferiore previsto dalla  Commissione  europea,
l'adozione di idonei provvedimenti. 
      6. Se il provvedimento adottato  riguarda  un  rischio  che  si
ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle  imprese
e  del  made  in  Italy  procede,  anche  su  richiesta  delle  altre
amministrazioni competenti, alla notifica  alla  Commissione  europea
qualora  il  provvedimento  contenga  informazioni  suscettibili   di
presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per  gli
altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento  risponde  a
un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 
      7. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti
di propria competenza assicurano,  inoltre,  l'attuazione  a  livello
nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di  esecuzione
dell'Unione europea e  si  assicurano  di  informare  la  Commissione
europea delle misure intraprese. 
      8. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche ai prodotti coperti dalla normativa  di  armonizzazione  e  dal
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019. 
      9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle
attivita' di propria competenza di cui al presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.»; 
    l) dopo l'articolo 110 e' inserito il seguente: 
      «Art. 110-bis (Portali "Safety Business  Gateway"  e  "Consumer
Safety Gateway"). - 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha
motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che
un prodotto da lui  immesso  sul  mercato  o  altrimenti  fornito  al
consumatore sia  pericoloso,  deve  notificarlo  tramite  il  portale
"Safety Business Gateway" alle autorita' di  vigilanza  del  mercato,
inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul  rischio  per
la salute e la sicurezza  del  consumatore,  sulle  eventuali  misure
correttive gia' adottate  e,  se  disponibili,  sulla  quantita'  dei
prodotti ancora in circolazione sul mercato. 
      2. Le autorita' di vigilanza sono tenute, ognuno per  i  propri
ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla  gestione  delle
segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1. 
      3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare
alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio
per la salute e la sicurezza dei consumatori  sul  portale  "Consumer
Safety Gateway". 
      4. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuno per  i  propri
ambiti di competenza, a  seguito  della  verifica  della  Commissione
europea  sull'esattezza  delle  informazioni  di  cui  al   comma   3
garantiscono,  senza  indebito   ritardo,   adeguato   seguito   alle
segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway". 
      5. Le autorita'  di  vigilanza  provvedono  alle  attivita'  di
propria competenza di cui al presente articolo con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; 
    m) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 112 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca  piu'
grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette  a
disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale
di sicurezza  di  cui  all'articolo  102,  comma  1,  e'  punito  con
l'arresto da sei mesi a un anno e con  l'ammenda  da  10.000  euro  a
100.000 euro. Ove il prodotto presenti  un  rischio  grave  ai  sensi
dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la  pena  pecuniaria  e'
aumentata fino alla meta'. 
      2. L'operatore economico  che  non  adempie  agli  obblighi  di
informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del
regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di  vigilanza,  in
violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure  ne
ostacola  l'attivita'  di  controllo,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
      3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito
amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento
o  di  adeguamento  della  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione
europea di cui all'allegato  I  al  regolamento  (UE)  2019/1020  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori
economici che  violano  gli  obblighi  stabiliti  dal  capo  III  del
regolamento,  in  relazione  ai  rispettivi  ruoli  nella  catena  di
fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
2.500 euro a 25.000 euro. 
      4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato o  configuri
un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di
recepimento  o  di  adeguamento  della  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione  europea  di  cui  all'allegato  I  al  regolamento  (UE)
2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che
non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di  vigilanza
del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. 
      5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  12,  comma  2,
l'attivita' di accertamento delle violazioni  previste  dal  presente
articolo e'  esercitata,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
dalle autorita'  di  vigilanza  del  mercato  e  dalle  autorita'  di
controllo. 
      6.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dalla  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge
24 novembre 1981, n. 689.»; 
    n) all'articolo 113: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Sono fatte salve tutte le  disposizioni  del  regolamento
nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento
a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard
di sicurezza.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' consentita la messa a  disposizione  dei  prodotti
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre  2001,  e  a  essa
conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  108  e  113  del
          citato decreto 6 settembre 2005, n.  206,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  108  (Disposizioni  procedurali).  -   1.   Il
          provvedimento adottato dalle  Autorita'  di  vigilanza  che
          limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone
          il  ritiro  o  il  richiamo,  deve   essere   adeguatamente
          motivato, con l'indicazione dei termini e  delle  Autorita'
          competenti  cui  e'  possibile  ricorrere  e  deve   essere
          notificato entro sette giorni dall'adozione. 
                2. Fatti salvi i casi di grave o  immediato  pericolo
          per la salute o per  la  pubblica  o  privata  incolumita',
          prima dell'adozione delle misure dei provvedimenti  di  cui
          al comma 1, commi 2  e  3,  agli  interessati  deve  essere
          consentito  di  partecipare  alla  fase  del   procedimento
          amministrativo   e   di   presenziare   agli   accertamenti
          riguardanti i propri prodotti, in base agli  articoli  7  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare,
          gli interessati possono presentare all'Autorita' competente
          osservazioni scritte e documenti. 
                3. Gli interessati  possono  presentare  osservazioni
          scritte anche in seguito all'emanazione del  provvedimento,
          anche  quando,  a  causa  dell'urgenza  della   misura   da
          adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. 
                3-bis. (abrogato).». 
                «Art. 113 (Rinvio e disposizioni transitorie).  -  1.
          Sono fatte salve  tutte  le  disposizioni  del  regolamento
          nonche' le ulteriori specifiche norme di settore  che,  con
          riferimento   a   particolari   categorie    merceologiche,
          obbligano a specifici standard di sicurezza. 
                1-bis. E' consentita  la  messa  a  disposizione  dei
          prodotti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della
          direttiva  2001/95/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi,  immessi
          sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.». 
              - Gli articoli 105 e 109 del citato decreto 6 settembre
          2005, n.  206,  abrogati  dal  presente  decreto,  recavano
          rispettivamente: «Presunzione e valutazione di sicurezza» e
          «Sorveglianza del mercato».