Art. 3
Modifiche alla parte IV, titolo I, del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Alla parte IV, titolo I, del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
«Art. 102 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o
mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i
prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita
online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna
disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono,
nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi
come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del
presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o
le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza
prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I
al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione
europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai
prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2023/988.»;
b) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si
intende per:
a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio;
b) "autorita' di vigilanza del mercato": autorita' designate
a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e
dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;
c) "autorita' di controllo": autorita' designate a norma
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022,
quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel
mercato dell'Unione europea;
d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.»;
c) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente:
«Art. 104 (Obblighi e informazione degli operatori economici).
- 1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia
conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo
102, comma 1.
2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli
nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi
stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le
autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi
avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul
prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli
operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di
richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano
in lingua italiana.
4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo
gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del
regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di
cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al
regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in
Italy.»;
d) l'articolo 105 e' abrogato;
e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ufficio unico di collegamento, autorita' di
vigilanza del mercato e procedure di coordinamento). - 1. Ai fini del
presente titolo, e' designato quale ufficio unico di collegamento il
Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato competente per i
controlli di cui all'articolo 107 e' individuata tra le autorita' di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022,
n. 157, sulla base dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del
prodotto;
b) caratteristiche intrinseche del prodotto;
c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di
armonizzazione.
3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti
dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di
coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato, convocato
almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in
Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorita' di controllo
e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare
osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della
distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo
137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di
sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli
esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della
Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete
europea per la sicurezza dei consumatori, informando le
amministrazioni interessate.
6. Le autorita' di vigilanza tutelano le informazioni raccolte
per le finalita' di cui al presente titolo, conformemente alle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano,
inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157.»;
f) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Vigilanza del mercato). - 1. Ai fini del presente
titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna
per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo
generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.
2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli
previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze,
anche mediante i propri uffici territoriali, nonche' tramite la
collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri
enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di
vigilanza.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di
finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».
4. Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a
comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i
dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente
titolo.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure
adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale
elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie
di settore.
6. Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i
prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la
possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei
prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti
specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in
caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo
l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni
intraprese.
7. Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza
del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al
reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.
8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le
autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi
digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159.
9. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal
presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli
obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio,
il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento,
attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso gli organi
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti
e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.»;
g) all'articolo 108:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 107» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle Autorita' di vigilanza»;
2) al comma 2, le parole: «delle misure di cui all'articolo
107, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti
di cui al comma 1»;
3) il comma 3-bis e' abrogato;
h) l'articolo 109 e' abrogato;
i) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Sistema di allarme rapido "Safety Gate"). - 1. Le
autorita' di vigilanza del mercato notificano le misure correttive
intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di
allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni
adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione
ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra
informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o
analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorita' di
vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro
quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.
2. Le autorita' di vigilanza del mercato possono inoltre
notificare le misure correttive previste, anche da parte degli
operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un
rischio non grave.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato notificano, inoltre,
senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety
Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive
notificate.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita'
di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE)
2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019,
verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorita' di
vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla
Commissione europea per la convalida, nonche' verifica l'adempimento
da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1,
2 e 3.
5. Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per
il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del
termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea,
l'adozione di idonei provvedimenti.
6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si
ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese
e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre
amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea
qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di
presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli
altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a
un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
7. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti
di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello
nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione
dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione
europea delle misure intraprese.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal
regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019.
9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle
attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»;
l) dopo l'articolo 110 e' inserito il seguente:
«Art. 110-bis (Portali "Safety Business Gateway" e "Consumer
Safety Gateway"). - 1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha
motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che
un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al
consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale
"Safety Business Gateway" alle autorita' di vigilanza del mercato,
inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per
la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure
correttive gia' adottate e, se disponibili, sulla quantita' dei
prodotti ancora in circolazione sul mercato.
2. Le autorita' di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri
ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle
segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.
3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare
alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio
per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale "Consumer
Safety Gateway".
4. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuno per i propri
ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione
europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3
garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle
segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway".
5. Le autorita' di vigilanza provvedono alle attivita' di
propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
m) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a
disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale
di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, e' punito con
l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a
100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi
dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria e'
aumentata fino alla meta'.
2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di
informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del
regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di vigilanza, in
violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne
ostacola l'attivita' di controllo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito
amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento
o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione
europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori
economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del
regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di
fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 euro a 25.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato o configuri
un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di
recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione
dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE)
2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che
non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza
del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2,
l'attivita' di accertamento delle violazioni previste dal presente
articolo e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze,
dalle autorita' di vigilanza del mercato e dalle autorita' di
controllo.
6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.»;
n) all'articolo 113:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento
nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento
a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard
di sicurezza.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' consentita la messa a disposizione dei prodotti
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa
conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 108 e 113 del
citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 108 (Disposizioni procedurali). - 1. Il
provvedimento adottato dalle Autorita' di vigilanza che
limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone
il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente
motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorita'
competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere
notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo
per la salute o per la pubblica o privata incolumita',
prima dell'adozione delle misure dei provvedimenti di cui
al comma 1, commi 2 e 3, agli interessati deve essere
consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti
riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare,
gli interessati possono presentare all'Autorita' competente
osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni
scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento,
anche quando, a causa dell'urgenza della misura da
adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. (abrogato).».
«Art. 113 (Rinvio e disposizioni transitorie). - 1.
Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento
nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con
riferimento a particolari categorie merceologiche,
obbligano a specifici standard di sicurezza.
1-bis. E' consentita la messa a disposizione dei
prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi
sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.».
- Gli articoli 105 e 109 del citato decreto 6 settembre
2005, n. 206, abrogati dal presente decreto, recavano
rispettivamente: «Presunzione e valutazione di sicurezza» e
«Sorveglianza del mercato».