Art. 2
Composizione, designazione
e durata della Consulta
1. La Consulta e' presieduta da un dirigente di prima fascia dei
ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composta da
ulteriori 14 membri, designati dalle amministrazioni e dalle
associazioni di cui al comma 2, secondo le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti.
2. La Consulta e' composta, oltre che dal Presidente, dai seguenti
14 componenti:
a) un rappresentante del Ministro della salute;
b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza;
d) un rappresentante dell'autorita' politica delegata dal
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni
in materia di politiche giovanili;
e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, di cui uno per ciascuna area geografica
nord, centro e sud;
f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
operanti nel settore del gioco d'azzardo;
h) un rappresentante designato dall'Osservatorio nazionale
permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze,
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
i) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei concessionari del gioco pubblico;
l) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria
degli esercenti maggiormente rappresentative.
3. Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a
decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina.
Nell'eventualita' che il mandato dei singoli componenti cessi
anticipatamente rispetto al triennio, il componente subentrante a
quello cessato resta in carica soltanto per la residua parte del
mandato del componente cessato.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8
ottobre 2005:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori
e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i
relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.».