Art. 2 
 
                     Composizione, designazione 
                       e durata della Consulta 
 
  1. La Consulta e' presieduta da un dirigente di  prima  fascia  dei
ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ed e'  composta  da
ulteriori  14  membri,  designati  dalle  amministrazioni   e   dalle
associazioni di cui al comma 2, secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti. 
  2. La Consulta e' composta, oltre che dal Presidente, dai  seguenti
14 componenti: 
    a) un rappresentante del Ministro della salute; 
    b) due rappresentanti designati dall'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli; 
    c) un rappresentante designato dalla Guardia di Finanza; 
    d)  un  rappresentante  dell'autorita'  politica   delegata   dal
Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle  funzioni
in materia di politiche giovanili; 
    e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni  e
delle Province Autonome, di cui  uno  per  ciascuna  area  geografica
nord, centro e sud; 
    f) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI); 
    g)  un  rappresentante  designato  dal  Consiglio  Nazionale  dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra i titolari degli organi
delle associazioni dei consumatori e degli utenti  rappresentative  a
livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo  137  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  recante  «Codice  del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»,
operanti nel settore del gioco d'azzardo; 
    h)  un  rappresentante  designato   dall'Osservatorio   nazionale
permanente  sull'andamento  del  fenomeno  delle   tossicodipendenze,
istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    i) due rappresentanti designati dalle  associazioni  maggiormente
rappresentative dei concessionari del gioco pubblico; 
    l) un rappresentante designato dalle  associazioni  di  categoria
degli esercenti maggiormente rappresentative. 
  3. Il Presidente e i  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica tre anni a
decorrere  dalla  data   di   adozione   del   decreto   di   nomina.
Nell'eventualita'  che  il  mandato  dei  singoli  componenti   cessi
anticipatamente rispetto al triennio,  il  componente  subentrante  a
quello cessato resta in carica soltanto  per  la  residua  parte  del
mandato del componente cessato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
          25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante:  «Codice  del
          consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
          229», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  235  dell'8
          ottobre 2005: 
                «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei  consumatori
          e degli utenti rappresentative a livello nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'art. 139, comma  2,  nonche'  i
          relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione  nell'elenco
          degli enti  legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
          presso la stessa Commissione europea.».