Art. 3 
 
            Organizzazione e funzionamento della Consulta 
 
  1. La Consulta si riunisce presso  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli  avvalendosi  del  supporto  amministrativo  del   personale
dell'Agenzia,  che  garantisce  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. La Consulta e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
il 50 per cento piu' uno dei componenti; sono valide le deliberazioni
approvate con un  numero  di  voti  che  rappresenta  la  maggioranza
semplice dei presenti;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri
consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  che,  salvo  motivati  ed
eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e  ne  richiede  la
sostituzione. 
  4. La Segreteria, su indicazione del Presidente,  invia  ai  membri
della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata  per  la
riunione, la proposta di Ordine del giorno.  Eventuali  richieste  di
integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima
della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni  entro
tale  termine,  l'Ordine  del  giorno  si  considera  definitivo   ed
eventuali ulteriori argomenti d'interesse  potranno  essere  inseriti
nelle «varie ed eventuali» del  medesimo  Ordine  del  giorno,  senza
obbligo per la Segreteria di  inviarlo  nuovamente  ai  membri  della
Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su  indicazione
del Presidente, invia ai membri della  Consulta,  almeno  tre  giorni
prima della  data  fissata  per  la  riunione,  l'Ordine  del  giorno
definitivo. L'impossibilita'  di  partecipare  a  una  riunione  deve
essere  comunicata  alla  Segreteria  con  almeno  sette  giorni   di
preavviso,  fatti   salvi   eventuali   impedimenti   eccezionalmente
sopravvenuti. 
  5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14,  comma
3, del decreto legislativo 25 marzo  2024,  n.  41,  in  relazione  a
specifiche tematiche, la Consulta puo' invitare  a  partecipare  alle
sedute rappresentanti di enti o  istituzioni  nazionali,  pubblici  o
privati,  di  societa'  specializzate  nel  settore  da  approfondire
nonche' di enti di ricerca,  universita'  o  societa',  fondazioni  e
associazioni  a  carattere  scientifico,  nonche'   di   associazioni
rappresentative di interessi diffusi. 
  6. La Consulta, su tematiche specifiche, puo' attivare  al  proprio
interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni. 
  7. La Consulta puo' avvalersi della  modalita'  di  videoconferenza
per lo svolgimento delle riunioni. 
  8. La  Consulta  trasmette,  con  cadenza  annuale,  una  relazione
sull'attivita' svolta, nonche' una  relazione  conclusiva,  tre  mesi
prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e
delle finanze. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
          25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse.