Art. 3
Organizzazione e funzionamento della Consulta
1. La Consulta si riunisce presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli avvalendosi del supporto amministrativo del personale
dell'Agenzia, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di
Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. La Consulta e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
il 50 per cento piu' uno dei componenti; sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza
semplice dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri
consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione al
Ministro dell'economia e delle finanze che, salvo motivati ed
eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e ne richiede la
sostituzione.
4. La Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri
della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione, la proposta di Ordine del giorno. Eventuali richieste di
integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima
della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni entro
tale termine, l'Ordine del giorno si considera definitivo ed
eventuali ulteriori argomenti d'interesse potranno essere inseriti
nelle «varie ed eventuali» del medesimo Ordine del giorno, senza
obbligo per la Segreteria di inviarlo nuovamente ai membri della
Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su indicazione
del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno tre giorni
prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno
definitivo. L'impossibilita' di partecipare a una riunione deve
essere comunicata alla Segreteria con almeno sette giorni di
preavviso, fatti salvi eventuali impedimenti eccezionalmente
sopravvenuti.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14, comma
3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, in relazione a
specifiche tematiche, la Consulta puo' invitare a partecipare alle
sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali, pubblici o
privati, di societa' specializzate nel settore da approfondire
nonche' di enti di ricerca, universita' o societa', fondazioni e
associazioni a carattere scientifico, nonche' di associazioni
rappresentative di interessi diffusi.
6. La Consulta, su tematiche specifiche, puo' attivare al proprio
interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni.
7. La Consulta puo' avvalersi della modalita' di videoconferenza
per lo svolgimento delle riunioni.
8. La Consulta trasmette, con cadenza annuale, una relazione
sull'attivita' svolta, nonche' una relazione conclusiva, tre mesi
prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e
delle finanze.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse.