Art. 2
Istituzione dell'Organismo per la parita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la
parita', quale autorita' indipendente, ai sensi dell'ordinamento
nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia,
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa,
contabile e finanziaria.
2. L'Organismo per la parita' subentra alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita'.
3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3,
comma 7, l'Organismo per la parita' subentra alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' nei
provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso
l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'articolo 7,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per
gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo
sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facolta' per
il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.
4. L'Organismo per la parita', fermo restando quanto previsto al
comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le
amministrazioni e le autorita' nazionali, dell'Unione europea e
internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.
5. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo accessibile
e fruibile per tutte le persone.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in cui ha
sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5.
7. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione delle
spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni
dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione
finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al controllo
della Corte dei conti.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 1 a 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, abrogato dal presente
decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni). - 1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il
compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale,
attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei procedimenti
giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone
che si ritengono lese da comportamenti discriminatori,
anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice
di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti
pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli
strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne
di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni
connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela,
nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e
scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre
organizzazioni non governative operanti nel settore e con
gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche
al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle
discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato, si articola secondo le modalita'
organizzative fissate con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad
apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e
consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e'
determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai
soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei
servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e
dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».