Art. 2 
 
              Istituzione dell'Organismo per la parita' 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la
parita', quale  autorita'  indipendente,  ai  sensi  dell'ordinamento
nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di  gerarchia,
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad  esso  attribuiti  dal
presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa,
contabile e finanziaria. 
  2. L'Organismo per  la  parita'  subentra  alla  consigliera  o  al
consigliere nazionale di parita'. 
  3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3,
comma 7, l'Organismo per la  parita'  subentra  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  pari  opportunita'  nei
provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti  di  lavoro  in
essere alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  presso
l'Ufficio per  la  promozione  della  parita'  di  trattamento  e  la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla  razza  o  sull'origine
etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'  dell'articolo  7,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per
gli effetti del presente comma, i contratti di cui al  primo  periodo
sono  prorogati  e  rimangono  vigenti  sino  al   termine   di   cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la  facolta'  per
il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  di  non   esercitare   l'opzione   di   cui
all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. 
  4. L'Organismo per la parita', fermo restando  quanto  previsto  al
comma  1,  promuove   e   garantisce   la   collaborazione   con   le
amministrazioni e  le  autorita'  nazionali,  dell'Unione  europea  e
internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1. 
  5. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo  accessibile
e fruibile per tutte le persone. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro  per  la
famiglia, la natalita' e le pari  opportunita'  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in  cui  ha
sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5. 
  7. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione  delle
spese  relative  al   proprio   funzionamento,   nei   limiti   degli
stanziamenti previsti  ai  sensi  dell'articolo  6.  Le  disposizioni
dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con  il
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1. 
  8. Il  bilancio  di  previsione  e  il  rendiconto  della  gestione
finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al  controllo
della Corte dei conti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 1 a 6,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  dell'articolo  7  del  citato   decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 215,  abrogato  dal  presente
          decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027: 
              «Art.   7   (Ufficio    per    il    contrasto    delle
          discriminazioni). - 1. E' istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  pari
          opportunita' un ufficio per la promozione della parita'  di
          trattamento e la rimozione  delle  discriminazioni  fondate
          sulla  razza  o  sull'origine  etnica,  con   funzioni   di
          controllo  e  garanzia  delle  parita'  di  trattamento   e
          dell'operativita' degli  strumenti  di  tutela,  avente  il
          compito  di  svolgere,  in  modo  autonomo  e   imparziale,
          attivita' di promozione della parita'  e  di  rimozione  di
          qualsiasi forma di discriminazione fondata  sulla  razza  o
          sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
          diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
          su donne e  uomini,  nonche'  dell'esistenza  di  forme  di
          razzismo a carattere culturale e religioso. 
              2. In particolare, i compiti  dell'ufficio  di  cui  al
          comma 1 sono i seguenti: 
                a)    fornire    assistenza,     nei     procedimenti
          giurisdizionali o amministrativi intrapresi,  alle  persone
          che si  ritengono  lese  da  comportamenti  discriminatori,
          anche secondo le forme di cui all'articolo 425  del  codice
          di procedura civile; 
                b) svolgere, nel rispetto delle prerogative  e  delle
          funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al  fine  di
          verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; 
                c)  promuovere  l'adozione,  da  parte  di   soggetti
          pubblici  e  privati,  in  particolare   da   parte   delle
          associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di  misure
          specifiche,  ivi  compresi  progetti  di  azioni  positive,
          dirette a evitare o compensare le situazioni di  svantaggio
          connesse alla razza o all'origine etnica; 
                d) diffondere la massima conoscenza  possibile  degli
          strumenti  di  tutela  vigenti  anche  mediante  azioni  di
          sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  sul   principio
          della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne
          di informazione e comunicazione; 
                e) formulare raccomandazioni e  pareri  su  questioni
          connesse alle discriminazioni per razza e  origine  etnica,
          nonche' proposte di modifica della normativa vigente; 
                f) redigere una relazione annuale per  il  Parlamento
          sull'effettiva applicazione del  principio  di  parita'  di
          trattamento e  sull'efficacia  dei  meccanismi  di  tutela,
          nonche' una relazione annuale al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri sull'attivita' svolta; 
                g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione  e
          scambi  di  esperienze,  in  collaborazione  anche  con  le
          associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre
          organizzazioni non governative operanti nel settore  e  con
          gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche
          al fine di elaborare linee guida in materia di  lotta  alle
          discriminazioni. 
              3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
          ed  imprese  che  ne  siano  in  possesso,  di  fornire  le
          informazioni  e  di  esibire  i  documenti  utili  ai  fini
          dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2. 
              4. L'ufficio, diretto da un responsabile  nominato  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o da un  Ministro  da
          lui   delegato,   si   articola   secondo   le    modalita'
          organizzative fissate con successivo decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  con  cui  si  provvede   ad
          apportare le opportune modifiche al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002,  recante
          ordinamento delle strutture generali della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 207 del 4 settembre 2002. 
              5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre
          amministrazioni  pubbliche,  ivi  compresi   magistrati   e
          avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  in  posizione   di
          comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche'  di  esperti  e
          consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,  commi  14  e
          17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
              6. Il  numero  dei  soggetti  di  cui  al  comma  5  e'
          determinato con il decreto  di  cui  al  comma  4,  secondo
          quanto previsto dall'articolo  29  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303. 
              7. Gli esperti di  cui  al  comma  5  sono  scelti  tra
          soggetti, anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          dotati   di   elevata   professionalita'   nelle    materie
          giuridiche,  nonche'   nei   settori   della   lotta   alle
          discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai
          soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei
          servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e
          dell'analisi delle politiche pubbliche. 
              8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».