Art. 3
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita' e nomina
dell'Organismo per la parita'
1. L'Organismo per la parita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti. Nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, l'Organismo per la parita', con il
regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina l'esercizio
delle attivita' del collegio e del presidente. Su proposta del
presidente, con delibera collegiale dell'Organismo per la parita',
sono attribuite a ciascuno dei componenti dell'Organismo per la
parita' deleghe per il compimento di singoli atti o per
sovraintendere a determinati settori e attribuzioni dell'Organismo
per la parita' stesso, in ragione della competenza o dell'esperienza
prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due componenti
sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le deleghe
relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra
persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare, due
componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui
alla direttiva (UE) 2024/1500.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere
scelti tra persone che rivestono, all'atto della nomina, incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi
in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parita'.
4. Il presidente e i componenti del collegio non possono
esercitare, a pena di decadenza, attivita' professionale,
imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive,
assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti
politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni,
anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che
svolgono attivita' in materia di contrasto delle forme di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato.
Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del
collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la
durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario.
6. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione delle
funzioni, il presidente, i componenti del collegio e i dirigenti
dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', di cui all'articolo 5,
non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei
settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza
della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto,
il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31
dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.
8. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere
rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro
compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
9. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel
caso di decadenza per aver riportato una condanna definitiva per
delitti non colposi.
10. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica
sette anni e il loro mandato non e' rinnovabile.
11. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione
parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico
annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio e' attribuita
un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e continuative
del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennita' di cui al
presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per la
parita', da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo
di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle
spese sostenute e documentate in occasione di attivita'
istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un limite massimo di
spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Note all'art. 3:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si vedano le
note alle premesse.
- Per l'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si vedano le note alle
premesse.