Art. 3 
 
Composizione  collegiale,  requisiti,   incompatibilita'   e   nomina
                    dell'Organismo per la parita' 
 
  1. L'Organismo per la parita' e'  organo  collegiale  composto  dal
presidente  e  da  quattro  componenti.  Nell'ambito  della   propria
autonomia  organizzativa,  l'Organismo  per  la   parita',   con   il
regolamento di cui all'articolo 5, comma  1,  disciplina  l'esercizio
delle attivita' del  collegio  e  del  presidente.  Su  proposta  del
presidente, con delibera collegiale dell'Organismo  per  la  parita',
sono attribuite a  ciascuno  dei  componenti  dell'Organismo  per  la
parita'  deleghe  per  il  compimento   di   singoli   atti   o   per
sovraintendere a determinati settori  e  attribuzioni  dell'Organismo
per la parita' stesso, in ragione della competenza o  dell'esperienza
prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due  componenti
sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le  deleghe
relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 14 maggio 2024. 
  2. Il presidente e  i  componenti  del  collegio  sono  scelti  tra
persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare,  due
componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione  di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di  cui
alla direttiva (UE) 2024/1500. 
  3. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
scelti tra persone che rivestono, all'atto  della  nomina,  incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o  in  organizzazioni
sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori  di  interessi
in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parita'. 
  4.  Il  presidente  e  i  componenti  del  collegio   non   possono
esercitare,   a   pena   di   decadenza,   attivita'   professionale,
imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni  di
amministratori o dipendenti di enti  pubblici  o  privati,  ricoprire
uffici pubblici di qualsiasi natura  o  rivestire  cariche  elettive,
assumere cariche  di  governo  o  incarichi  all'interno  di  partiti
politici o movimenti  politici  o  in  associazioni,  organizzazioni,
anche  sindacali,  ordini  professionali  o  comunque  organismi  che
svolgono  attivita'  in  materia  di   contrasto   delle   forme   di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. 
  5. All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente  e  i
componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati  dello  Stato.
Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del
collegio  sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  382.  Il  personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per  la
durata del mandato. Per la durata del  collocamento  fuori  ruolo  e'
reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione  di
provenienza, un numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. 
  6. Per il periodo di tre anni a decorrere  dalla  cessazione  delle
funzioni, il presidente, i componenti  del  collegio  e  i  dirigenti
dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', di  cui  all'articolo  5,
non possono intrattenere rapporti retribuiti  di  collaborazione,  di
consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei
settori riconducibili alla materia del contrasto  ad  ogni  forma  di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. 
  7. Il presidente e i componenti  del  collegio  sono  nominati  con
determinazione adottata d'intesa  dai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della  Repubblica,  garantendo  la  trasparenza
della procedura. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro  il  31
dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027. 
  8. Il presidente e i componenti del  collegio  non  possono  essere
rimossi o destituiti per motivi connessi allo  svolgimento  dei  loro
compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. 
  9. Il presidente e i componenti del  collegio  sono  immediatamente
sostituiti   in   caso   di   dimissioni,   morte,   incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico  o  psichico,  ovvero  nel
caso di decadenza per aver  riportato  una  condanna  definitiva  per
delitti non colposi. 
  10. Il presidente e i componenti  del  collegio  durano  in  carica
sette anni e il loro mandato non e' rinnovabile. 
  11.  Al  presidente  e'  attribuita   un'indennita'   di   funzione
parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento  economico
annuo  spettante  ad  un  capo  Dipartimento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Ai  componenti  del  collegio  e'  attribuita
un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e  continuative
del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennita' di cui  al
presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per  la
parita', da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo
di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso  delle
spese   sostenute   e   documentate   in   occasione   di   attivita'
istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il  regolamento  di
cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un  limite  massimo  di
spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del  7
          maggio 2024, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  la  direttiva  (UE)  2024/1500  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Per l'articolo 13 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si vedano le  note  alle
          premesse.