Art. 4
Funzioni e prerogative
dell'Organismo per la parita'
1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,
l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) svolge attivita' volte a prevenire la discriminazione e a
promuovere la parita' di trattamento su tutto il territorio, che
comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione,
consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la
comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le
parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la
collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a
promuovere la parita' e a contrastare le manifestazioni anche
indirette di ogni forma di discriminazione;
2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a
beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare
attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere
alle informazioni, ad esempio a causa della precarieta' delle loro
condizioni economiche, dell'eta', della disabilita', del grado di
istruzione, della nazionalita' o del titolo di soggiorno o della
difficolta' di accedere a strumenti online;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza
alle presunte vittime che ritengano di aver subito una
discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell'articolo 2 della direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo 2 della
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 o
dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, e in particolare:
1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali
dedicati, dei quali e' data informativa mediante il sito internet
istituzionale dell'Organismo;
2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine
all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza
mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti
dall'organismo per la parita' e alle relative procedure, alle
disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione
dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e
stragiudiziale esistenti, nonche' alla possibilita' di ottenere un
sostegno psicologico dagli enti preposti;
3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sara'
archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie,
offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la
parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i
termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base
documentale sull'esistenza di una violazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE con facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di
esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti
dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale
scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di
istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie
richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso l'accertamento
e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione
motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre
rimedio alle violazioni accertate;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni
di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto delle norme processuali di
rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie
di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, formulando
su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facolta' di
pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti;
h) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1499, e conformemente agli indicatori sul
funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla
Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE,
2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformita' alle norme
vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della
situazione concernente lo stato della parita' di trattamento e per
redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da
raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui
autorita' pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della
societa' civile;
i) svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle funzioni
di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parita' svolge le
seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in
collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del
lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni
di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, ivi compresa la progressione professionale e di
carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di
parita' a livello nazionale e territoriale;
4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con
particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli
indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in
materia di pari opportunita'. A tal fine, partecipa ai comitati di
sorveglianza di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, alle commissioni di
parita' e ai diversi organismi con funzioni analoghe, istituiti a
qualunque livello territoriale;
5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli
ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di
violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e
garanzia contro le discriminazioni;
6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone
prassi, nonche' attivita' di informazione, formazione, consulenza e
sostegno sulle tematiche delle pari opportunita' e sulle varie forme
di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la
collettivita' sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la
parita' e sulle modalita' di accesso ai relativi servizi;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza
alle presunte vittime che ritengano di aver subito una
discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, con le modalita' di cui
all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III, del codice
di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie,
offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la
parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i
termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base
documentale sull'esistenza di una violazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e
2010/41/UE, con facolta' di richiedere a enti, persone e imprese che
ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo
medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti
pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con
facolta' di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse
alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva
(UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei
fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza
o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni
accertate. Adotta, altresi', pareri non vincolanti relativi alla
sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del
codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e formula
proposte di mediazione;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni
di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della
parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto delle norme processuali di
rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie
di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, adottando
inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni
indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti;
verifica, altresi', lo stato di applicazione della legislazione
vigente in materia di parita' e formula proposte sulle questioni
generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e
delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne
e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni di cui
al presente decreto;
h) svolge, altresi', i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37,
38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n.
198 del 2006, nonche' tutti i compiti precedentemente svolti dalla
consigliera e dal consigliere nazionale di parita';
i) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla
direttiva (UE) 2024/1500, e conformemente agli indicatori sul
funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla
Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE
e 2010/41/UE, in conformita' alle norme vigenti, ove necessari per
una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato
della parita' di trattamento e per redigere le relazioni di cui al
comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da
raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE,
rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche, parti
sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile;
l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma,
l'Organismo per la parita' si coordina sul territorio nazionale con
le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice
di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, modificato
dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i consiglieri
di parita', in coordinamento con l'Organismo per la parita',
assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento
delle attivita' di assistenza alle vittime di discriminazione,
promozione delle pari opportunita' nel mercato del lavoro,
prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonche' il raccordo
con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese. Le
attivita' di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. In materia di relazioni e programma delle attivita', l'Organismo
per la parita':
a) adotta periodicamente un programma delle attivita', che ne
definisca priorita' e strategie di azione;
b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale
una relazione annuale sulle attivita' svolte che contenga indicazioni
sul bilancio annuale, nonche' informazioni in ordine al personale e
alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori
comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17
della direttiva (UE) 2024/1499 e dell'articolo 18 della direttiva
(UE) 2024/1500;
c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione
sull'attivita' svolta alle Camere;
d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente
indicazioni sulla situazione della parita' di trattamento e della
discriminazione, nonche' eventuali raccomandazioni per garantire una
piu' efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui
all'articolo 1.
4. L'Organismo per la parita' esercita le funzioni di cui al
presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare
riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri
servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di
barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti
ragionevoli a beneficio delle persone con disabilita'. Opera,
inoltre, a sostegno delle politiche di parita' mediante la promozione
delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento
UNI.
5. L'Organismo per la parita', nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei
rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le
parti sociali e le organizzazioni della societa' civile, a livello
internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.
6. L'Organismo per la parita' si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Presso l'Organismo per la parita' e' tenuto il registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte
dell'Organismo per la parita' avvengono nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche misure
previste per il trattamento delle categorie particolari di dati
personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo
regolamento.
Note all'art. 4:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1978, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216:
«1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e' assegnato,
altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di
rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla
libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori.».
- Si riporta l'articolo 42 del citato decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
«Art. 42 (Adozione e finalita' delle azioni positive).
- 1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della
competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione
femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini
e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in
particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparita' nella formazione
scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei
periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte
professionali delle donne in particolare attraverso
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti
della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle
imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con
pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento
economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle
attivita', nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei
settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e
professionali e una migliore ripartizione di tali
responsabilita' tra i due sessi;
f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle
mansioni a piu' forte presenza femminile.».
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante "le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti" pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Si riportano gli articoli 15 e da 36 a 41-bis del
citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa,
nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del
rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunita' per lavoratori e
lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, anche in collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, al fine di
svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni
di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione
alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione
europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e
regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita'
nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza
delle violazioni della normativa in materia di parita',
pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni,
anche mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attivita' di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti
assessorati e con gli organismi di parita' degli enti
locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito
delle proprie competenze, determina le priorita'
d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della
programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e
puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti
strumentali, inchieste indipendenti in materia di
discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni
indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali
partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati
di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre
componenti delle commissioni di parita' del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o
il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la
supplente o il supplente, e' componente del Comitato
nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
rilevazione di situazioni di squilibrio di genere;
all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla
situazione del personale di cui all'articolo 46; alla
promozione e alla realizzazione di piani di formazione e
riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita', le Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di
lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni
altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di
rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi
che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia
provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia
provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade
dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione
dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari
opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta
dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in
caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
«Art. 36 (Legittimazione processuale). - 1. Chi intende
agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti
di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque
discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
consigliera o il consigliere di parita' della citta'
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui
all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e
regionali competenti per territorio hanno facolta' di
ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione,
al tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti, su delega della persona che vi ha interesse,
ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima.».
«Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela di piu'
soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i consiglieri di
parita' regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la
consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza
di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o
indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti
di cui al capo II del presente titolo o comunque
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione,
nella progressione di carriera, nonche' in relazione alle
forme pensionistiche complementari collettive di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le
lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
in caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina
all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
la consigliera o il consigliere di parita' regionale
competente per territorio o la consigliera o il consigliere
nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed
attuazione del piano.
4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro
adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e
assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la
violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e
immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei
limiti della prova fornita, ordina all'autore della
discriminazione la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a
rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi
compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del
responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si
applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro
il decreto e' ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima
autorita' giudiziaria territorialmente competente, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. La tutela
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e
al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita
con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei
mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51
euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.».
«Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni). -
1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in
violazione dei divieti di cui al capo II del presente
titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso
al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del
lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della
consigliera o del consigliere di parita' della citta'
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente,
il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo
ove e' avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita, ordina all'autore del comportamento
denunciato, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a
sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo
amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di
azione individuale in giudizio promossa dalla persona che
vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione
sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla
consigliera o dal consigliere della citta' metropolitana e
dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56 o regionale di parita'.».
«Art. 39 (Ricorso in via d'urgenza). - Il mancato
espletamento del tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre
disposizioni di legge non preclude la concessione dei
provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.».
«Art. 40 (Onere della prova). - 1. Quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta
al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.».
«Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). - 1.
Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, ivi compresa
la progressione professionale e di carriera, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente ai
Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano
le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,
la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso
di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione
si applica anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro
comunica direttamente la discriminazione accertata per
l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una
conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37,
comma 1.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.».
«Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui al presente capo si applica,
altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto
in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il
rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
e donne.».
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2014.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante:
«Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933.
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' nel campo della lotta alle
discriminazioni). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e'
istituito il registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' nel campo della lotta alle
discriminazioni e della promozione della parita' di
trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il
contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione
della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno
precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui
al comma 1 e' trasferito all'Organismo per la parita'
istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento
ogni due anni.».
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si vedano le
note alle premesse.