Art. 4 
 
                       Funzioni e prerogative 
                    dell'Organismo per la parita' 
 
  1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di
cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7  maggio  2024,
l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni: 
    a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione: 
      1) svolge attivita' volte a prevenire la  discriminazione  e  a
promuovere la parita' di trattamento  su  tutto  il  territorio,  che
comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione,
consulenza e sostegno; la partecipazione al  dibattito  pubblico;  la
comunicazione con i pertinenti portatori di  interessi,  comprese  le
parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche  e  la
collaborazione alla stesura di  codici  di  comportamento  diretti  a
promuovere  la  parita'  e  a  contrastare  le  manifestazioni  anche
indirette di ogni forma di discriminazione; 
      2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate  a
beneficio dei diversi gruppi di destinatari,  riservando  particolare
attenzione ai gruppi che possono  incontrare  ostacoli  nell'accedere
alle informazioni, ad esempio a causa della  precarieta'  delle  loro
condizioni economiche, dell'eta', della  disabilita',  del  grado  di
istruzione, della nazionalita' o del  titolo  di  soggiorno  o  della
difficolta' di accedere a strumenti online; 
    b) in materia di assistenza  alle  vittime,  fornisce  assistenza
alle  presunte   vittime   che   ritengano   di   aver   subito   una
discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre  1978,  dell'articolo  2  della  direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo  2  della
direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000   o
dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2004, e in particolare: 
      1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali
dedicati, dei quali e' data informativa  mediante  il  sito  internet
istituzionale dell'Organismo; 
      2)  offre  assistenza  alle  vittime,  informandole  in  ordine
all'assetto giuridico vigente, anche  con  una  eventuale  consulenza
mirata  alla  loro   situazione   specifica,   ai   servizi   offerti
dall'organismo  per  la  parita'  e  alle  relative  procedure,  alle
disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione
dei  dati  personali,  alle  misure  di  tutela   giurisdizionale   e
stragiudiziale esistenti, nonche' alla possibilita'  di  ottenere  un
sostegno psicologico dagli enti preposti; 
      3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia  sara'
archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito; 
    c) in materia  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie,
offre alle  parti  la  possibilita'  di  cercare  la  risoluzione  in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure  condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata  di  analoghe  competenze  nelle  materie   richiamate   dalla
direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso,  l'Organismo  per  la
parita'  formula  osservazioni.  In  ogni  caso,  l'attivazione   del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe  i
termini di prescrizione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria; 
    d)  in  materia  di  accertamenti,  svolge  controlli   su   base
documentale sull'esistenza di  una  violazione  del  principio  della
parita' di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE,  2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE con facolta' di richiedere ad enti,  persone
ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni  e  di
esibire i documenti  utili  ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti
dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta'  di  cooperare  a  tale
scopo con gli enti pubblici competenti; 
    e) in materia di pareri e raccomandazioni: 
      1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di
istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie
richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso  l'accertamento
e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione
motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine  di  porre
rimedio alle violazioni accertate; 
      2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le  raccomandazioni
di particolare rilevanza; 
    f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad  agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e  per  conto  del  soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica  cui  e'  riferibile  il  comportamento  o  l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei  giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del  principio  della
parita' di  trattamento  sancito  dalle  direttive  richiamate  dalla
direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto  delle  norme  processuali  di
rito, di partecipare  a  procedimenti  giudiziari  a  sostegno  delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti; 
    g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio  al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche  nelle  materie
di competenza richiamate dalla direttiva (UE)  2024/1499,  formulando
su  richiesta,  raccomandazioni  non  vincolanti  con   facolta'   di
pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti; 
    h) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento: 
      1)   acquisisce   dati,    se    personali    anonimizzati    o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di  produrre  le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate  dalla
direttiva  (UE)  2024/1499,  e  conformemente  agli  indicatori   sul
funzionamento  degli  organismi  per  la  parita'   elaborati   dalla
Commissione europea; 
      2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza  di  una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari; 
      3) accede ai dati statistici relativi alle direttive  79/7/CEE,
2000/43/CE, 2000/78/CE  e  2004/113/CE,  in  conformita'  alle  norme
vigenti,  ove  necessari  per  una  valutazione   complessiva   della
situazione concernente lo stato della parita' di  trattamento  e  per
redigere le relazioni di cui al comma 3; 
      4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati  da
raccogliere  in  relazione  alle  direttive   79/7/CEE,   2000/43/CE,
2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati  tra  cui
autorita' pubbliche, parti sociali, imprese  e  organizzazioni  della
societa' civile; 
    i) svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo  5-bis,  comma
2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216. 
  2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione  alle  funzioni
di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parita'  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione: 
      1)  rileva  situazioni  di  squilibrio  di  genere,  anche   in
collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati  del
lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere  le  funzioni
di prevenzione, promozione e di garanzia  contro  le  discriminazioni
nell'accesso  al  lavoro,  nella  promozione   e   nella   formazione
professionale,  ivi  compresa  la  progressione  professionale  e  di
carriera,  nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la  retribuzione,
nonche'  in  relazione  alle   forme   pensionistiche   complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
      2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42
del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
      3) promuove la  valutazione  dell'impatto  delle  politiche  di
parita' a livello nazionale e territoriale; 
      4)  promuove  la  coerenza  delle  politiche   pubbliche,   con
particolare  riguardo  alle  politiche  del  lavoro,  rispetto   agli
indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali  e  regionali  in
materia di pari opportunita'. A tal fine, partecipa  ai  comitati  di
sorveglianza di cui al  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  alle  commissioni  di
parita' e ai diversi organismi con  funzioni  analoghe,  istituiti  a
qualunque livello territoriale; 
      5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale  e  degli
ispettorati del lavoro territorialmente  competenti,  l'esistenza  di
violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e
garanzia contro le discriminazioni; 
      6) diffonde la  conoscenza  e  promuove  lo  scambio  di  buone
prassi, nonche' attivita' di informazione, formazione,  consulenza  e
sostegno sulle tematiche delle pari opportunita' e sulle varie  forme
di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e  sensibilizza  la
collettivita' sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo  per  la
parita' e sulle modalita' di accesso ai relativi servizi; 
    b) in materia di assistenza  alle  vittime,  fornisce  assistenza
alle  presunte   vittime   che   ritengano   di   aver   subito   una
discriminazione ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  della  direttiva
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III,  del  codice
di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006; 
    c) in materia  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie,
offre alle  parti  la  possibilita'  di  cercare  la  risoluzione  in
conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure  condotte
dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione,
dotata  di  analoghe  competenze  nelle  materie   richiamate   dalla
direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso,  l'Organismo  per  la
parita'  formula  osservazioni.  In  ogni  caso,  l'attivazione   del
tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe  i
termini di prescrizione,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria; 
    d)  in  materia  di  accertamenti,  svolge  controlli   su   base
documentale sull'esistenza di  una  violazione  del  principio  della
parita'  di  trattamento  sancito  dalle   direttive   2006/54/CE   e
2010/41/UE, con facolta' di richiedere a enti, persone e imprese  che
ne siano in possesso di  fornire  le  informazioni  e  di  esibire  i
documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti  dell'Organismo
medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti
pubblici competenti; 
    e) in materia di pareri e raccomandazioni: 
      1)  formula  raccomandazioni  e  pareri  non  vincolanti,   con
facolta' di pubblicarli, a seguito di istanze  pervenute  e  connesse
alle discriminazioni di cui alle materie richiamate  dalla  direttiva
(UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento  e  la  documentazione  dei
fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza
o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio  alle  violazioni
accertate. Adotta, altresi',  pareri  non  vincolanti  relativi  alla
sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis  del
codice di cui al decreto  legislativo  n.  198  del  2006  e  formula
proposte di mediazione; 
      2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le  raccomandazioni
di particolare rilevanza; 
    f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad  agire
in giudizio, in forza di delega, in nome e  per  conto  del  soggetto
passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona
fisica o giuridica  cui  e'  riferibile  il  comportamento  o  l'atto
discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei  giudizi
civili e amministrativi relativi all'attuazione del  principio  della
parita' di  trattamento  sancito  dalle  direttive  richiamate  dalla
direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto  delle  norme  processuali  di
rito, di partecipare  a  procedimenti  giudiziari  a  sostegno  delle
vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni
tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti; 
    g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio  al
Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche  nelle  materie
di competenza richiamate dalla direttiva  (UE)  2024/1500,  adottando
inchieste  indipendenti  in  materia  di  discriminazioni,  relazioni
indipendenti e raccomandazioni  e  monitorandone  i  relativi  esiti;
verifica, altresi',  lo  stato  di  applicazione  della  legislazione
vigente in materia di parita'  e  formula  proposte  sulle  questioni
generali relative all'attuazione  degli  obiettivi  della  parita'  e
delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle  donne
e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni  di  cui
al presente decreto; 
    h) svolge, altresi', i compiti di cui agli articoli 15,  36,  37,
38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto  legislativo  n.
198 del 2006, nonche' tutti i compiti  precedentemente  svolti  dalla
consigliera e dal consigliere nazionale di parita'; 
    i) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento: 
      1)   acquisisce   dati,    se    personali    anonimizzati    o
pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di  produrre  le
relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate  dalla
direttiva  (UE)  2024/1500,  e  conformemente  agli  indicatori   sul
funzionamento  degli  organismi  per  la  parita'   elaborati   dalla
Commissione europea; 
      2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza  di  una
violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500,
accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari; 
      3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE
e 2010/41/UE, in conformita' alle norme vigenti,  ove  necessari  per
una valutazione complessiva della  situazione  concernente  lo  stato
della parita' di trattamento e per redigere le relazioni  di  cui  al
comma 3; 
      4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati  da
raccogliere in relazione  alle  direttive  2006/54/CE  e  2010/41/UE,
rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche,  parti
sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile; 
    l) per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presente  comma,
l'Organismo per la parita' si coordina sul territorio  nazionale  con
le consigliere e i consiglieri di  parita'  regionali,  delle  citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge  7  aprile
2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del  codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  198   del   2006,   modificato
dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i  consiglieri
di  parita',  in  coordinamento  con  l'Organismo  per  la   parita',
assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze,  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  assistenza  alle  vittime  di  discriminazione,
promozione  delle  pari  opportunita'   nel   mercato   del   lavoro,
prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonche' il raccordo
con le istituzioni territoriali, le parti sociali e  le  imprese.  Le
attivita' di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. In materia di relazioni e programma delle attivita', l'Organismo
per la parita': 
    a) adotta periodicamente un programma  delle  attivita',  che  ne
definisca priorita' e strategie di azione; 
    b) predispone e pubblica nel proprio sito internet  istituzionale
una relazione annuale sulle attivita' svolte che contenga indicazioni
sul bilancio annuale, nonche' informazioni in ordine al  personale  e
alla rendicontazione  finanziaria,  tenendo  conto  degli  indicatori
comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo  17
della direttiva (UE) 2024/1499 e  dell'articolo  18  della  direttiva
(UE) 2024/1500; 
    c) trasmette entro il 30 settembre di  ogni  anno  una  relazione
sull'attivita' svolta alle Camere; 
    d)  pubblica  ogni  quattro  anni   una   relazione,   contenente
indicazioni sulla situazione della parita'  di  trattamento  e  della
discriminazione, nonche' eventuali raccomandazioni per garantire  una
piu' efficace attuazione delle disposizioni delle  direttive  di  cui
all'articolo 1. 
  4. L'Organismo per la  parita'  esercita  le  funzioni  di  cui  al
presente articolo sull'intero territorio nazionale,  con  particolare
riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai  propri
servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo  ogni  tipo  di
barriera alla presentazione di denunce, anche mediante  accomodamenti
ragionevoli  a  beneficio  delle  persone  con  disabilita'.   Opera,
inoltre, a sostegno delle politiche di parita' mediante la promozione
delle politiche nazionali ed europee e delle  prassi  di  riferimento
UNI. 
  5. L'Organismo per la parita', nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo, assicura adeguati mezzi  di  cooperazione,  nei
rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le
parti sociali e le organizzazioni della societa'  civile,  a  livello
internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. 
  6.  L'Organismo  per  la   parita'   si   avvale   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo  unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  7. Presso l'Organismo per la parita' e' tenuto  il  registro  delle
associazioni e degli enti che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
lotta  alle  discriminazioni,  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 
  8. La  raccolta  e  il  trattamento  di  dati  personali  da  parte
dell'Organismo  per  la  parita'   avvengono   nel   rispetto   delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche  misure
previste per il  trattamento  delle  categorie  particolari  di  dati
personali  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo   1,   del   medesimo
regolamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del  7
          maggio 2024, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la  Direttiva  79/7/CEE  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 1978, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la Direttiva 2000/43/CE  del  Consiglio,  del  29
          giugno 2000, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la Direttiva 2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27
          novembre 2000, si vedano le note alle premesse. 
              - Per la Direttiva 2004/113/CE del  Consiglio,  del  13
          dicembre 2004, si vedano le note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  5-bis  del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216: 
              «1. All'ufficio di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  e'  assegnato,
          altresi', il  compito  di  svolgere,  in  modo  autonomo  e
          imparziale, attivita' di  promozione  della  parita'  e  di
          rimozione  di  qualsiasi  forma  di   discriminazione   nei
          confronti dei lavoratori che  esercitano  il  diritto  alla
          libera circolazione all'interno dell'Unione europea. 
              2. I compiti  dell'ufficio  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riferimento alle discriminazioni nei  confronti
          dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti: 
                a) prestare o assicurare che sia prestata  assistenza
          indipendente, giuridica o di altra  natura,  ai  lavoratori
          dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
          diritti  e   i   diritti   delle   associazioni   e   delle
          organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti  alla
          tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano; 
                b) fungere da punto  di  contatto  nei  confronti  di
          punti  di  contatto  equivalenti  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea al fine di  cooperare  e  di  scambiare
          informazioni utili; 
                c) realizzare  o  commissionare  indagini  e  analisi
          indipendenti   riguardo   a    restrizioni    e    ostacoli
          ingiustificati al diritto di  libera  circolazione  o  alla
          discriminazione basata sulla  nazionalita'  dei  lavoratori
          dell'Unione europea e dei loro familiari; 
                d)   assicurare   la   pubblicazione   di   relazioni
          indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni  questione
          connessa   alle   restrizioni,   agli   ostacoli   o   alla
          discriminazione di cui alla lettera c); 
                e)      pubblicare      informazioni       pertinenti
          sull'applicazione   a   livello   nazionale   delle   norme
          dell'Unione   europea   sulla   libera   circolazione   dei
          lavoratori.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  42   del   citato   decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198: 
              «Art. 42 (Adozione e finalita' delle azioni  positive).
          - 1. Le azioni positive, consistenti in misure  volte  alla
          rimozione  degli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  la
          realizzazione  di  pari  opportunita',  nell'ambito   della
          competenza statale, sono dirette a  favorire  l'occupazione
          femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini
          e donne nel lavoro. 
              2. Le azioni positive  di  cui  al  comma  1  hanno  in
          particolare lo scopo di: 
                a)   eliminare   le   disparita'   nella   formazione
          scolastica e professionale, nell'accesso al  lavoro,  nella
          progressione di  carriera,  nella  vita  lavorativa  e  nei
          periodi di mobilita'; 
                b)  favorire   la   diversificazione   delle   scelte
          professionali  delle  donne   in   particolare   attraverso
          l'orientamento scolastico e professionale e  gli  strumenti
          della formazione; 
                c) favorire  l'accesso  al  lavoro  autonomo  e  alla
          formazione    imprenditoriale    e    la     qualificazione
          professionale   delle   lavoratrici   autonome   e    delle
          imprenditrici; 
                d)    superare    condizioni,    organizzazione     e
          distribuzione del lavoro che provocano effetti  diversi,  a
          seconda  del  sesso,  nei  confronti  dei  dipendenti   con
          pregiudizio     nella     formazione,      nell'avanzamento
          professionale  e  di  carriera   ovvero   nel   trattamento
          economico e retributivo; 
                e)  promuovere  l'inserimento   delle   donne   nelle
          attivita', nei settori  professionali  e  nei  livelli  nei
          quali esse sono sottorappresentate  e  in  particolare  nei
          settori  tecnologicamente  avanzati  ed   ai   livelli   di
          responsabilita'; 
                f)   favorire,    anche    mediante    una    diversa
          organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo  di
          lavoro,  l'equilibrio  tra  responsabilita'   familiari   e
          professionali  e  una   migliore   ripartizione   di   tali
          responsabilita' tra i due sessi; 
                f-bis) valorizzare il contenuto  professionale  delle
          mansioni a piu' forte presenza femminile.». 
              - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 24 giugno 2021 recante  "le  disposizioni
          comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo  regionale,
          al Fondo sociale europeo Plus, al  Fondo  di  coesione,  al
          Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per  gli
          affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,  e  le  regole
          finanziarie applicabili a tali  fondi  e  al  Fondo  Asilo,
          migrazione e integrazione, al  Fondo  Sicurezza  interna  e
          allo Strumento di  sostegno  finanziario  per  la  gestione
          delle frontiere e la politica dei visti"  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. 
              - Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riportano gli articoli 15 e da  36  a  41-bis  del
          citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: 
              «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
          consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa,
          nell'ambito delle  competenze  dello  Stato,  ai  fini  del
          rispetto del  principio  di  non  discriminazione  e  della
          promozione  di   pari   opportunita'   per   lavoratori   e
          lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 
                a) rilevazione  delle  situazioni  di  squilibrio  di
          genere,  anche   in   collaborazione   con   le   direzioni
          interregionali  e  territoriali  del  lavoro,  al  fine  di
          svolgere le funzioni promozionali e di garanzia  contro  le
          discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
          nella   formazione   professionale,   ivi    compresa    la
          progressione professionale e di carriera, nelle  condizioni
          di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in  relazione
          alle forme pensionistiche complementari collettive  di  cui
          al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
                b) promozione di progetti di azioni  positive,  anche
          attraverso  l'individuazione  delle   risorse   dell'Unione
          europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; 
                c) promozione  della  coerenza  della  programmazione
          delle politiche  di  sviluppo  territoriale  rispetto  agli
          indirizzi dell'unione  europea  e  di  quelli  nazionali  e
          regionali in materia di pari opportunita'; 
                d) promozione delle politiche  di  pari  opportunita'
          nell'ambito delle politiche  attive  del  lavoro,  comprese
          quelle formative; 
                e) collaborazione con le direzioni  interregionali  e
          territoriali del lavoro al  fine  di  rilevare  l'esistenza
          delle violazioni della normativa  in  materia  di  parita',
          pari opportunita' e  garanzia  contro  le  discriminazioni,
          anche  mediante  la  progettazione  di  appositi  pacchetti
          formativi; 
                f) diffusione della conoscenza  e  dello  scambio  di
          buone prassi  e  attivita'  di  informazione  e  formazione
          culturale sui problemi  delle  pari  opportunita'  e  sulle
          varie forme di discriminazione; 
                g) collegamento e  collaborazione  con  i  competenti
          assessorati e con  gli  organismi  di  parita'  degli  enti
          locali. 
              2. La consigliera  nazionale  di  parita',  nell'ambito
          delle   proprie   competenze,   determina   le    priorita'
          d'intervento e i programmi di azione,  nel  rispetto  della
          programmazione annuale del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Svolge i compiti di cui  al  comma  1  e
          puo' svolgere, avvalendosi delle  strutture  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e  dei  relativi  enti
          strumentali,   inchieste   indipendenti   in   materia   di
          discriminazioni sul  lavoro  e  puo'  pubblicare  relazioni
          indipendenti    e    raccomandazioni    in    materia    di
          discriminazioni sul lavoro. 
              3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali
          partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai  comitati
          di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
          consigliere  e  i  consiglieri  regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli  enti  di  area  vasta  sono  inoltre
          componenti delle commissioni di parita' del  corrispondente
          livello  territoriale,  ovvero  di  organismi  diversamente
          denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o
          il  consigliere  nazionale,  o  in  sua   sostituzione   la
          supplente  o  il  supplente,  e'  componente  del  Comitato
          nazionale di cui all'articolo 8. 
              4.  Le  regioni  forniscono  alle  consigliere  ed   ai
          consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
          rilevazione  di  situazioni  di   squilibrio   di   genere;
          all'elaborazione dei  dati  contenuti  nei  rapporti  sulla
          situazione del  personale  di  cui  all'articolo  46;  alla
          promozione e alla realizzazione di piani  di  formazione  e
          riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
          di azioni positive. 
              5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri  di
          parita', le Direzioni  interregionali  e  territoriali  del
          lavoro,  territorialmente  competenti,   acquisiscono   nei
          luoghi   di   lavoro    informazioni    sulla    situazione
          occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
          delle   assunzioni,   della   formazione    e    promozione
          professionale,  delle  retribuzioni,  delle  condizioni  di
          lavoro, della cessazione del rapporto di  lavoro,  ed  ogni
          altro elemento utile, anche in base a specifici criteri  di
          rilevazione indicati nella richiesta. 
              6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere  ed
          i  consiglieri   di   parita'   regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
          svolta, redatto  sulla  base  di  indicazioni  fornite  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi
          che hanno provveduto alla designazione e  alla  nomina.  La
          consigliera o il  consigliere  di  parita'  che  non  abbia
          provveduto alla  presentazione  del  rapporto  o  vi  abbia
          provveduto con un  ritardo  superiore  a  tre  mesi  decade
          dall'ufficio con provvedimento  adottato,  su  segnalazione
          dell'organo  che  ha  provveduto  alla  designazione,   dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
              7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera  o  il
          consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla  base
          dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le  pari
          opportunita' sulla propria attivita'  e  su  quella  svolta
          dalla Conferenza  nazionale  di  cui  all'articolo  19.  Si
          applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6  in
          caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.». 
              «Art. 36 (Legittimazione processuale). - 1. Chi intende
          agire   in   giudizio   per    la    dichiarazione    delle
          discriminazioni poste in essere in violazione  dei  divieti
          di cui al capo II  del  presente  titolo,  o  di  qualunque
          discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
          nella formazione professionale, nelle condizioni di  lavoro
          compresa la retribuzione, nonche' in relazione  alle  forme
          pensionistiche complementari collettive di cui  al  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e  non  ritiene  di
          avvalersi delle procedure  di  conciliazione  previste  dai
          contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il  tentativo  di
          conciliazione ai sensi  dell'articolo  410  del  codice  di
          procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo  66  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
          consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  della  citta'
          metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente. 
              2.  Ferme  restando  le  azioni  in  giudizio  di   cui
          all'articolo  37,  commi  2  e  4,  le  consigliere   o   i
          consiglieri di parita' delle citta' metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e
          regionali  competenti  per  territorio  hanno  facolta'  di
          ricorrere innanzi al tribunale in funzione di  giudice  del
          lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione,
          al  tribunale  amministrativo  regionale   territorialmente
          competenti, su delega della persona che  vi  ha  interesse,
          ovvero  di   intervenire   nei   giudizi   promossi   dalla
          medesima.». 
              «Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela  di  piu'
          soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i  consiglieri  di
          parita' regionali e, nei casi di  rilevanza  nazionale,  la
          consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza
          di atti, patti o  comportamenti  discriminatori  diretti  o
          indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti
          di  cui  al  capo  II  del  presente  titolo   o   comunque
          nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
          professionale, nelle condizioni compresa  la  retribuzione,
          nella progressione di carriera, nonche' in  relazione  alle
          forme pensionistiche complementari  collettive  di  cui  al
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  anche  quando
          non siano individuabili in  modo  immediato  e  diretto  le
          lavoratrici o  i  lavoratori  lesi  dalle  discriminazioni,
          prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
          2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di
          predisporre un piano  di  rimozione  delle  discriminazioni
          accertate entro  un  termine  non  superiore  a  centoventi
          giorni, sentite,  nel  caso  di  discriminazione  posta  in
          essere da un datore di lavoro, le rappresentanze  sindacali
          aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni  locali
          aderenti   alle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  Se  il  piano   e'
          considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
          consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  promuove   il
          tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
          autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
          del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
              2.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
          collettivo  di  cui  al  comma  1,  le  consigliere   o   i
          consiglieri di parita', qualora non ritengano di  avvalersi
          della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
          in caso di esito negativo della  stessa,  possono  proporre
          ricorso davanti al tribunale in  funzione  di  giudice  del
          lavoro   o   al    tribunale    amministrativo    regionale
          territorialmente competenti. 
              3.  Il  giudice,  nella   sentenza   che   accerta   le
          discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai  sensi
          del  comma  2,  oltre  a  provvedere,  se   richiesto,   al
          risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,  ordina
          all'autore della discriminazione di definire  un  piano  di
          rimozione delle  discriminazioni  accertate,  sentite,  nel
          caso si tratti  di  datore  di  lavoro,  le  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
          locali aderenti alle organizzazioni sindacali di  categoria
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          la  consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  regionale
          competente per territorio o la consigliera o il consigliere
          nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
          temporali, da  osservarsi  ai  fini  della  definizione  ed
          attuazione del piano. 
              4. Ferma restando  l'azione  di  cui  al  comma  2,  la
          consigliera o  il  consigliere  regionale  e  nazionale  di
          parita' possono proporre ricorso in via  d'urgenza  davanti
          al tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o  al
          tribunale   amministrativo    regionale    territorialmente
          competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del  lavoro
          adito, nei due giorni  successivi,  convocate  le  parti  e
          assunte sommarie informazioni, ove ritenga  sussistente  la
          violazione di  cui  al  ricorso,  con  decreto  motivato  e
          immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se  richiesto,
          al risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,  nei
          limiti  della  prova  fornita,  ordina   all'autore   della
          discriminazione    la    cessazione    del    comportamento
          pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo  a
          rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate,  ivi
          compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del
          responsabile di un piano di rimozione  delle  medesime.  Si
          applicano in tal caso le disposizioni del comma  3.  Contro
          il  decreto  e'  ammessa,  entro  quindici   giorni   dalla
          comunicazione alle parti, opposizione avanti alla  medesima
          autorita'  giudiziaria  territorialmente  competente,   che
          decide con sentenza  immediatamente  esecutiva.  La  tutela
          davanti   al   giudice   amministrativo   e'   disciplinata
          dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo. 
              5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma  3  e
          al comma 4, al decreto di cui al comma 4  o  alla  sentenza
          pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e'  punita
          con l'ammenda fino a 50.000 euro o  l'arresto  fino  a  sei
          mesi e comporta altresi' il pagamento di una  somma  di  51
          euro  per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'esecuzione   del
          provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
          la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.». 
              «Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni).  -
          1. Qualora  vengano  poste  in  essere  discriminazioni  in
          violazione dei divieti di  cui  al  capo  II  del  presente
          titolo o di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  8
          aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso
          al   lavoro,   nella   promozione   e   nella    formazione
          professionale,  nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la
          retribuzione,   nonche'    in    relazione    alle    forme
          pensionistiche complementari collettive di cui  al  decreto
          legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  su  ricorso  del
          lavoratore  o,  per  sua   delega,   delle   organizzazioni
          sindacali,  delle  associazioni  e   delle   organizzazioni
          rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o  della
          consigliera o  del  consigliere  di  parita'  della  citta'
          metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
          aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente,
          il tribunale in funzione di giudice del  lavoro  del  luogo
          ove e' avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni
          successivi,  convocate  le   parti   e   assunte   sommarie
          informazioni, se ritenga sussistente la violazione  di  cui
          al  ricorso,  oltre  a   provvedere,   se   richiesto,   al
          risarcimento del danno anche non patrimoniale,  nei  limiti
          della prova fornita, ordina  all'autore  del  comportamento
          denunciato,  con   decreto   motivato   ed   immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti. 
              2. L'efficacia esecutiva del decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente. 
              3. Contro il decreto e' ammessa entro  quindici  giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          giudice che decide con sentenza  immediatamente  esecutiva.
          Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e  seguenti
          del codice di procedura civile. 
              4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma  o
          alla sentenza pronunciata nel giudizio  di  opposizione  e'
          punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino  a
          sei mesi. 
              5. La  tutela  davanti  al  giudice  amministrativo  e'
          disciplinata dall'articolo  119  del  codice  del  processo
          amministrativo. 
              6. Ferma restando l'azione ordinaria,  le  disposizioni
          di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti  i  casi  di
          azione individuale in giudizio promossa dalla  persona  che
          vi abbia interesse o su  sua  delega  da  un'organizzazione
          sindacale,  dalle  associazioni  e   dalle   organizzazioni
          rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o  dalla
          consigliera o dal consigliere della citta' metropolitana  e
          dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
          56 o regionale di parita'.». 
              «Art. 39 (Ricorso  in  via  d'urgenza).  -  Il  mancato
          espletamento  del  tentativo  di   conciliazione   previsto
          dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre
          disposizioni di  legge  non  preclude  la  concessione  dei
          provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.». 
              «Art. 40 (Onere della prova). - 1. Quando il ricorrente
          fornisce elementi  di  fatto,  desunti  anche  da  dati  di
          carattere statistico relativi alle  assunzioni,  ai  regimi
          retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche,  ai
          trasferimenti,  alla  progressione  in   carriera   ed   ai
          licenziamenti, idonei  a  fondare,  in  termini  precisi  e
          concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
          comportamenti discriminatori in ragione del  sesso,  spetta
          al convenuto l'onere della prova  sull'insussistenza  della
          discriminazione.». 
              «Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). -  1.
          Ogni accertamento  di  discriminazioni  in  violazione  dei
          divieti di cui  al  capo  II  del  presente  titolo,  o  di
          qualunque discriminazione  nell'accesso  al  lavoro,  nella
          promozione e nella formazione professionale,  ivi  compresa
          la  progressione  professionale  e   di   carriera,   nelle
          condizioni di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in
          relazione   alle   forme    pensionistiche    complementari
          collettive di cui al decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252, poste in essere da soggetti ai  quali  siano  stati
          accordati benefici  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  dello
          Stato, ovvero che abbiano stipulato  contratti  di  appalto
          attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di  servizi  o
          forniture, viene comunicato immediatamente dalla  direzione
          provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente   ai
          Ministri nelle cui amministrazioni sia  stata  disposta  la
          concessione del beneficio o dell'appalto.  Questi  adottano
          le opportune determinazioni, ivi compresa,  se  necessario,
          la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o  nel  caso
          di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
          per un periodo di  tempo  fino  a  due  anni  da  qualsiasi
          ulteriore  concessione  di   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie ovvero da qualsiasi appalto.  Tale  disposizione
          si  applica  anche  quando  si   tratti   di   agevolazioni
          finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
          pubblici, ai quali  la  direzione  provinciale  del  lavoro
          comunica  direttamente  la  discriminazione  accertata  per
          l'adozione delle sanzioni  previste.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta  una
          conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma  1,  e  37,
          comma 1. 
              2. L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  negli
          articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
          e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.». 
              «Art.  41-bis  (Vittimizzazione).  -   1.   La   tutela
          giurisdizionale  di  cui  al  presente  capo  si   applica,
          altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole  posto
          in  essere,  nei  confronti  della  persona  lesa  da   una
          discriminazione  o  di  qualunque  altra   persona,   quale
          reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere  il
          rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
          e donne.». 
              - Legge 7 aprile  2014  n.  56  recante:  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          81 del 7 aprile 2014. 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611  recante:
          «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933. 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo 9 luglio 2003,  n.  215,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Registro delle associazioni e degli  enti  che
          svolgono   attivita'   nel   campo   della    lotta    alle
          discriminazioni). - 1. Presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento per  le  pari  opportunita'  e'
          istituito il registro delle associazioni e degli  enti  che
          svolgono   attivita'   nel   campo   della    lotta    alle
          discriminazioni  e  della  promozione  della   parita'   di
          trattamento. 
              2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso
          dei seguenti requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
          di  uno  statuto  che  sancisca  un  ordinamento   a   base
          democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente  il
          contrasto ai fenomeni di discriminazione  e  la  promozione
          della parita' di trattamento, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno
          precedente; 
                e) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di  cui
          al comma 1  e'  trasferito  all'Organismo  per  la  parita'
          istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del
          Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne  cura  l'aggiornamento
          ogni due anni.». 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016  si  vedano  le
          note alle premesse.