Art. 5
Ufficio dell'Organismo per la parita'
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per
la parita', dalla data di insediamento dello stesso e' istituito
l'Ufficio dell'Organismo per la parita', posto alle dipendenze dello
stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
l'Organismo per la parita', entro novanta giorni dal suo
insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di
organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e
contabilita', gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie,
nonche' un codice di condotta per i propri componenti e per il
personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 e' istituito il ruolo del
personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', al
quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo
stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente
contrattazione collettiva nazionale.
3. La dotazione organica dell'Organismo per la parita', nel
rispetto dei termini di cui al comma 2, e' costituita da una unita'
dirigenziale di livello generale, da tre unita' dirigenziali di
livello non generale e da ventinove unita' di personale non
dirigenziale, di cui diciotto unita' di categoria A e undici unita'
di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle
caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Organismo per la
parita'. La dotazione organica e' oggetto di revisione quadriennale
sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data
di istituzione del ruolo di cui al comma 2, puo' confluirvi in
mobilita', su richiesta, il personale a tempo indeterminato in
avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti
della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che
non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parita'
rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della
propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di
unita' transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parita'. Per i
posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene
per pubblico concorso. E' fatta salva, entro il limite temporale di
tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parita' di
cui al comma 2, la facolta' di conferire gli incarichi dirigenziali,
sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga
alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di
funzionamento e', altresi', autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a
decorrere dall'anno 2027.
4. L'Ufficio dell'Organismo per la parita' e' composto da tre
servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla
direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva
(UE) 2024/1500.
5. L'Ufficio dell'Organismo per la parita', nei limiti della
dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche di
personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in
posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parita' con
competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono
avvalersi di esperti, fino ad un massimo di dieci, di elevata
competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di
comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli esperti possono
prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.
L'Organismo per la parita', nei limiti delle risorse disponibili,
puo' prevedere un compenso individuale non superiore a euro 65.000
annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, il cui importo e' rimesso al regolamento di cui
al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non
superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027.
7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire
l'immediato avvio delle attivita' dell'Organismo per la parita', sino
all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e
l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal
comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale in
servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione
della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, e
di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
posizione di comando, nonche' di una unita' di personale dirigenziale
di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215 si vedano le note
all'articolo 2.