Art. 5 
 
                Ufficio dell'Organismo per la parita' 
 
  1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo  per
la parita', dalla data di  insediamento  dello  stesso  e'  istituito
l'Ufficio dell'Organismo per la parita', posto alle dipendenze  dello
stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia  organizzativa,
l'Organismo  per  la  parita',   entro   novanta   giorni   dal   suo
insediamento, adotta con regolamento le disposizioni  in  materia  di
organizzazione,   funzionamento,   esercizio   delle    funzioni    e
contabilita', gestione autonoma delle  proprie  risorse  finanziarie,
nonche' un codice di condotta  per  i  propri  componenti  e  per  il
personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parita'. 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2028  e'  istituito  il  ruolo  del
personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la  parita',  al
quale si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  sullo
stato giuridico ed  economico  del  personale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ivi  comprese  quelle  di  cui  alla  vigente
contrattazione collettiva nazionale. 
  3.  La  dotazione  organica  dell'Organismo  per  la  parita',  nel
rispetto dei termini di cui al comma 2, e' costituita da  una  unita'
dirigenziale di livello  generale,  da  tre  unita'  dirigenziali  di
livello  non  generale  e  da  ventinove  unita'  di  personale   non
dirigenziale, di cui diciotto unita' di categoria A e  undici  unita'
di categoria B, in possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  necessari  in  relazione  alle  funzioni   e   alle
caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Organismo per la
parita'. La dotazione organica e' oggetto di  revisione  quadriennale
sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data
di istituzione del ruolo di  cui  al  comma  2,  puo'  confluirvi  in
mobilita', su  richiesta,  il  personale  a  tempo  indeterminato  in
avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i  limiti
della dotazione organica di cui al presente comma. Il  personale  che
non chiede di confluire  nel  ruolo  dell'Organismo  per  la  parita'
rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  provvede  alla  rideterminazione  della
propria dotazione organica per un numero di posti pari al  numero  di
unita' transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.  Per  i
posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene
per pubblico concorso. E' fatta salva, entro il limite  temporale  di
tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parita'  di
cui al comma 2, la facolta' di conferire gli incarichi  dirigenziali,
sia di livello generale che di livello non generale, anche in  deroga
alle percentuali stabilite dall'articolo 19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le  spese  di
funzionamento e', altresi', autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a
decorrere dall'anno 2027. 
  4. L'Ufficio dell'Organismo per  la  parita'  e'  composto  da  tre
servizi, di  cui  due  con  competenza  nelle  materie  di  cui  alla
direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di  cui  alla  direttiva
(UE) 2024/1500. 
  5. L'Ufficio  dell'Organismo  per  la  parita',  nei  limiti  della
dotazione organica di  cui  al  comma  3,  puo'  avvalersi  anche  di
personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche,  in
posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Per  la  durata   del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di  provenienza,  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario. 
  6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo  per  la  parita'  con
competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono
avvalersi di esperti,  fino  ad  un  massimo  di  dieci,  di  elevata
competenza  in  ambito  giuridico,  amministrativo,  contabile  o  di
comprovata  esperienza  in  materia  di  contrasto  alle   forme   di
discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli  esperti  possono
prestare  la  propria  opera   professionale   a   titolo   gratuito.
L'Organismo per la parita', nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
puo' prevedere un compenso individuale non superiore  a  euro  65.000
annui  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi   a   carico
dell'amministrazione, il cui importo e' rimesso al regolamento di cui
al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non
superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027. 
  7.  In  sede  di  prima  applicazione  e  al  fine  di   consentire
l'immediato avvio delle attivita' dell'Organismo per la parita', sino
all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo  Organismo  e
l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa  autorizzata  dal
comma  3,  si  avvalgono,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale  in
servizio a tempo indeterminato presso  l'Ufficio  per  la  promozione
della parita' di trattamento e  la  rimozione  delle  discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7  del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1  e  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004,  e
di personale del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in
posizione di comando, nonche' di una unita' di personale dirigenziale
di livello non generale ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo  del
          30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.». 
              - Per l'articolo 7 del decreto legislativo del  decreto
          legislativo 9  luglio  2003,  n.  215  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.