Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per
la parita', anche al fine di provvedere agli  oneri  derivanti  dagli
articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a
euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai  relativi  oneri,
pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 2021, n. 238; 
    b)  quanto  a  euro  7.327.446  annui,  mediante   corrispondente
riduzione del fondo di recepimento della  normativa  europea  di  cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2.  All'Organismo  per  la  parita'  e'  destinata,  a  titolo   di
contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a  euro
2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a  valere  sul  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   del   presente    decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'articolo  1  della  citata  legge  23
          dicembre 2021, n. 238: 
              «Art. 1 (Attuazione della direttiva n.  2014/54/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  aprile  2014,
          relativa alle misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei
          diritti conferiti ai lavoratori  nel  quadro  della  libera
          circolazione dei lavoratori). - 1. Al decreto legislativo 9
          luglio  2003,  n.   216,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a)  all'articolo  1,  comma  1,   dopo   le   parole:
          "dall'eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   dalla
          nazionalita'"; 
                b) all'articolo 2: 
                  1) al comma 1: 
                    1.1) all'alinea, primo periodo, dopo  le  parole:
          "dell'eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   ",   della
          nazionalita'"; 
                    1.2) alla lettera a), dopo le parole: "per  eta'"
          sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'"; 
                    1.3)   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "particolare  eta'"   sono   inserite   le   seguenti:   "o
          nazionalita'"; 
                  2) al comma 4, dopo  le  parole:  "dell'eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", della nazionalita'"; 
                c) all'articolo 3: 
                  1) al comma 1: 
                    1.1) all'alinea, dopo le parole: "di  eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", di nazionalita'"; 
                    1.2)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole:   "le
          condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
          la salute e la sicurezza, il reintegro professionale  o  il
          ricollocamento"; 
                    1.3)  dopo  la  lettera  d)  sono   aggiunte   le
          seguenti: 
                    "d-bis) accesso all'alloggio; 
                    d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
                    d-quater)  assistenza  fornita  dagli  uffici  di
          collocamento; 
                    d-quinquies)   iscrizione   alle   organizzazioni
          sindacali ed eleggibilita' negli organi  di  rappresentanza
          dei lavoratori"; 
                  2) al comma 3,  dopo  le  parole:  "all'eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", alla nazionalita'"; 
                d) all'articolo 5, comma 1, dopo  le  parole:  "della
          discriminazione» sono inserite le  seguenti:  "e  dei  suoi
          familiari"; 
                e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
              "Art. 5-bis (Ulteriori compiti  dell'Ufficio  nazionale
          antidiscriminazioni razziali).  -  1.  All'ufficio  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo  9  luglio
          2003,  n.  215,  e'  assegnato,  altresi',  il  compito  di
          svolgere, in  modo  autonomo  e  imparziale,  attivita'  di
          promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi  forma
          di  discriminazione  nei  confronti  dei   lavoratori   che
          esercitano il diritto alla libera circolazione  all'interno
          dell'Unione europea. 
              2. I compiti  dell'ufficio  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riferimento alle discriminazioni nei  confronti
          dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti: 
                a) prestare o assicurare che sia prestata  assistenza
          indipendente, giuridica o di altra  natura,  ai  lavoratori
          dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
          diritti  e   i   diritti   delle   associazioni   e   delle
          organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti  alla
          tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano; 
                b) fungere da punto  di  contatto  nei  confronti  di
          punti  di  contatto  equivalenti  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea al fine di  cooperare  e  di  scambiare
          informazioni utili; 
                c) realizzare  o  commissionare  indagini  e  analisi
          indipendenti   riguardo   a    restrizioni    e    ostacoli
          ingiustificati al diritto di  libera  circolazione  o  alla
          discriminazione basata sulla  nazionalita'  dei  lavoratori
          dell'Unione europea e dei loro familiari; 
                d)   assicurare   la   pubblicazione   di   relazioni
          indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni  questione
          connessa   alle   restrizioni,   agli   ostacoli   o   alla
          discriminazione di cui alla lettera c); 
                e)      pubblicare      informazioni       pertinenti
          sull'applicazione   a   livello   nazionale   delle   norme
          dell'Unione   europea   sulla   libera   circolazione   dei
          lavoratori; 
                f) nel titolo, dopo le parole: "condizioni di lavoro"
          sono aggiunte le seguenti: "e della direttiva n. 2014/54/UE
          relativa alle misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei
          diritti conferiti ai lavoratori  nel  quadro  della  libera
          circolazione dei lavoratori". 
              2. All'articolo  15,  secondo  comma,  della  legge  20
          maggio 1970,  n.  300,  dopo  le  parole:  "di  eta'"  sono
          inserite le seguenti: ", di nazionalita'". 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  19  marzo
          2004,  al  fine  di  adeguarlo  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9  luglio  2003,
          n. 216, introdotto dal comma 1, lettera  e),  del  presente
          articolo integrando il contingente  composto  da  personale
          appartenente ai ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
          posizione di comando, in aspettativa o fuori  ruolo  presso
          la medesima Presidenza nelle forme previste dai  rispettivi
          ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
          e una di area B. 
              4.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui  ai  commi  1,  lettera  e),  e  3  del
          presente articolo, nel limite massimo di 382.000  euro  per
          l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo per il recepimento della  normativa  europea  di  cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              - Si riporta l'articolo 41-bis della  citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  -  1.  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 16  aprile  1987,
          n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche  riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del
          13 maggio 1987: 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».