Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per
la parita', anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli
articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a
euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri,
pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 23 dicembre 2021, n. 238;
b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente
riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. All'Organismo per la parita' e' destinata, a titolo di
contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro
2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 23
dicembre 2021, n. 238:
«Art. 1 (Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori). - 1. Al decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:
"dall'eta'" sono inserite le seguenti: ", dalla
nazionalita'";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole:
"dell'eta'" sono inserite le seguenti: ", della
nazionalita'";
1.2) alla lettera a), dopo le parole: "per eta'"
sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'";
1.3) alla lettera b), dopo le parole:
"particolare eta'" sono inserite le seguenti: "o
nazionalita'";
2) al comma 4, dopo le parole: "dell'eta'" sono
inserite le seguenti: ", della nazionalita'";
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'";
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "le
condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento";
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
"d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori";
2) al comma 3, dopo le parole: "all'eta'" sono
inserite le seguenti: ", alla nazionalita'";
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "della
discriminazione» sono inserite le seguenti: "e dei suoi
familiari";
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori;
f) nel titolo, dopo le parole: "condizioni di lavoro"
sono aggiunte le seguenti: "e della direttiva n. 2014/54/UE
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori".
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del
presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per
l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
13 maggio 1987:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».