Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data di insediamento dell'Organismo per la parita', prevista
dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parita'
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere
nazionale di parita', di cui al codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica gia' in
essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti
sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma
2.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati
l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma
1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che
ne cura l'aggiornamento ogni due anni.».
4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite
dalle seguenti: «Organismo per la parita' istituito in recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti
dell'Organismo per la parita'».
5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3,
comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle
citta' metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli
enti di area vasta,»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla
nomina»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti
di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;
d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parita'» sono
inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per
la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita' di
quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle
seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono
soppresse;
3.2) l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo per la parita' e
agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il
consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione
del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre
mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha
provveduto alla nomina.»;
5) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del
consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
g) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «designazione» e' sostituita dalla
seguente: «nomina»;
3) il comma 3 e' abrogato;
h) l'articolo 18 e' abrogato;
i) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita').
- 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende
tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la
parita'.
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia
della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni,
esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) all'articolo 37:
1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale,
la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere
nazionale» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;
n) dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che
ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del
presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la
parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere
presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche
con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire il piu'
ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parita',
nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con
disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti
sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10
agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e
specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui
all'articolo 9 del medesimo regolamento.
2. L' Organismo per la parita' offre assistenza gratuita alle
vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione
specifica ed informandole in merito:
a) alla normativa applicabile;
b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che
stragiudiziale;
d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali;
e) alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di
altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od
organizzazioni, quali i centri antiviolenza.
3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita'
stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o
archiviarla e ne informa i denuncianti.
4. I pareri dell'Organismo per la parita' possono essere
prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che
accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di
procedura civile.
5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la sintesi dei
propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare
rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto
10 agosto 2018, n. 101.»;
o) dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III,
titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere un tentativo
di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura
civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere
richiesto di presentare un piano per la rimozione delle
discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore
a centoventi giorni.
2. L' Organismo per la parita' puo' svolgere attivita' di
mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La
mediazione e' gratuita per il ricorrente.»;
p) l'articolo 44 e' abrogato.
6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e al consigliere
di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di
qualunque rango, e' da intendersi effettuato all'Organismo per la
parita', ove compatibile con le relative competenze come delineate
nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione, anche
contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con
l'istituzione dell'Organismo di parita'.
7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la
parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti
giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo
all'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, nonche' alla consigliera o al consigliere di parita'
nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi
quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi
nazionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 7:
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 55-novies del
citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, abrogato
dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 55-novies (Ufficio per la promozione della
parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro
fornitura). - 1. I compiti di promozione, analisi,
controllo e sostegno della parita' di trattamento
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza
discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio
di livello dirigenziale generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le
pari opportunita', individuato ai sensi del comma 4. Tale
ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto
ambito, attivita' di promozione della parita' e di
rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul
sesso.
2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di
cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire un'assistenza indipendente alle persone
lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo
55-ter;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti
in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni
discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti
pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-septies,
di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni
per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro
fornitura;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli
strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi
e loro fornitura e la realizzazione di campagne di
informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni
connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonche'
proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri
sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e
scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel
settore e con gli istituti specializzati di rilevazione
statistica, anche al fine di elaborare linee guida in
materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le
pari opportunita', da adottarsi entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio di
cui al comma 1.
5. L'Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in
servizio presso il Dipartimento, nonche' di esperti e
consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente
normativa.
6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra
soggetti, dotati di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e
dell'analisi delle politiche pubbliche.».
- Per l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Organismo per la
parita'). - 1. All'Organismo per la parita' istituito in
recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio,
del 7 maggio 2024, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori.».
- Si riportano gli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 44 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, abrogati a
decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 8 (Costituzione e componenti (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)). - 1. Il
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del
Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della
funzione pubblica, del Dipartimento per le pari
opportunita' e del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni
generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le
politiche sociali;
c-bis).
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.».
«Art. 9 (Convocazione e funzionamento). - 1. Il
Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano
richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti,
puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».
«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato
adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze
statali, per il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari
opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla
necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne
nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno,
gli indirizzi in materia di promozione delle pari
opportunita' per le iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da programmare nell'anno
finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di
progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla
base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento
dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla
commissione di valutazione dei progetti di azione positiva.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definiti la
composizione della commissione, i criteri di valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le
modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio e
controllo dei progetti approvati. Ai componenti della
commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di
comportamento diretti a specificare le regole di condotta
conformi alla parita' e a individuare le manifestazioni
anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parita';
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le
parti sociali, al fine di promuovere la parita' di
trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi
effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso
al lavoro, alla formazione e promozione professionale,
nonche' sui contratti collettivi, sui codici di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone
prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all'adozione di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o
di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e
donne in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e della promozione professionale, delle
condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le
organizzazioni non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla lotta contro le
discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e
territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili
con gli organismi europei corrispondenti in materia di
parita' fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni
positive, degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra
uomo e donna nella progressione professionale e di
carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della
donna lavoratrice dopo la maternita', la piu' ampia
diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri
strumenti di flessibilita' a livello aziendale che
consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari;
p) svolge le attivita' di monitoraggio e controllo
dei progetti gia' approvati, verificandone la corretta
attuazione e l'esito finale.».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita'). - 1. Il Fondo per l'attivita'
delle consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali,
effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio
1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e'
destinato a finanziare le spese relative alle attivita'
della consigliera o del consigliere nazionale di parita',
le spese per missioni, le spese relative al pagamento di
compensi per indennita', differenziati tra effettivi e
supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi
spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.».
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera
o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del
rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle
indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8,
presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione
contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione
della legislazione in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro, sulle ricadute sull'occupazione
femminile degli investimenti pubblici in materia di
occupazione, formazione e politiche sociali e sulla
valutazione degli effetti delle disposizioni del presente
decreto.».
«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine
indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni
e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali
possono richiedere al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di
progetti di azioni positive presentati in base al medesimo
bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), ammette i progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento,
autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di
cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza
nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati
alla realizzazione di programmi o progetti di azioni
positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e'
subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.».
- Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 37
del citato 11 aprile 2006, n. 198, come modificati dal
presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 12 (Nomina). - 1. A livello regionale e della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o
un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o
consigliere si provvede altresi' alla nomina di un
supplente che agisce su mandato della consigliera o del
consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o
del medesimo.
2. (abrogato).
3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti,
sono nominati dalle regioni, dalle citta' metropolitane e
dagli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una
procedura di valutazione comparativa.
4. (abrogato).
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va
allegato il curriculum professionale della persona
nominata, sono pubblicati sul sito internet dell'ente che
procede alla nomina.».
«Art. 13 (Requisiti e attribuzioni). - 1. Le
consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere
requisiti di indipendenza e specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di
normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di
mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parita',
effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di
controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di
opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini
nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,
le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici
ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita'
giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per
ragione del loro ufficio.».
«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e
dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e
supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile
per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione
della durata complessiva del mandato si computano tutti i
periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere,
sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche
di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo
si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12.».
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita' operano in coordinamento con
l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi
generali di attivita' di quest'ultimo, intraprendono ogni
utile iniziativa, nell'ambito delle competenze delle
regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del
rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunita' per lavoratori e
lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, anche in collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, al fine di
svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni
di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione
alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione
europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e
regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita'
nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza
delle violazioni della normativa in materia di parita',
pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni,
anche mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attivita' di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti
assessorati e con gli organismi di parita' degli enti
locali.
2. (abrogato).
3. Le consigliere e i consiglieri regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di
sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre
componenti delle commissioni di parita' del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
rilevazione di situazioni di squilibrio di genere;
all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla
situazione del personale di cui all'articolo 46; alla
promozione e alla realizzazione di piani di formazione e
riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita', le Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di
lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni
altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di
rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
svolta, all'Organismo per la parita' e agli enti che hanno
provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di
parita' che non abbia provveduto alla presentazione del
rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a
tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottata
dall'ente che ha provveduto alla nomina.
7. (abrogato).».
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle
consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle
citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente
presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di
area vasta. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle strutture
necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il
personale, la strumentazione e le attrezzature necessari
devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui
l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e
a invarianza della spesa.
2. (abrogato).».
«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i
consiglieri di parita' regionali, hanno diritto per
l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di
lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro
per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie.
Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti
territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per
un massimo di trenta ore lavorative mensili medie.
L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa
alla disponibilita' finanziaria dell'ente di pertinenza
che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di
lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di
effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di
assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
consigliere e i consiglieri di parita' devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi
solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i
consiglieri di parita' effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla nomina
puo' attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita'
mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello
di supplente, sulla base di criteri determinati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della
predetta indennita' alle consigliere e ai consiglieri di
parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo
esercizio della supplenza.
3. (abrogato).».
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di
parita'). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri
di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera,
anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'.
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei consiglieri di parita', di
accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo
scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
«Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela di piu'
soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i consiglieri di
parita' regionali rilevino l'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori diretti o indiretti di
carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al
capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni compresa la retribuzione, nella
progressione di carriera, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano
individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o
i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di
promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4,
possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
in caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina
all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
la consigliera o il consigliere di parita' regionale
competente per territorio. Nella sentenza il giudice fissa
i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della
definizione ed attuazione del piano.
4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la
consigliera o il consigliere regionale di parita' possono
proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o al tribunale
amministrativo regionale territorialmente competenti. Il
Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei due
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo
oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,
ordina all'autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 3. Contro il decreto e' ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. La tutela davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice
del processo amministrativo.
5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e
al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita
con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei
mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51
euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.».