Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data  di  insediamento  dell'Organismo  per  la   parita',   prevista
dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione  della  parita'
di trattamento e la rimozione  delle  discriminazioni  fondate  sulla
razza o sull'origine  etnica,  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il  consigliere
nazionale di parita', di cui al codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
continuano ad operare avvalendosi della dotazione  organica  gia'  in
essere. Ai fini e per gli effetti del  presente  comma,  i  contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti
sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5,  comma
2. 
  2. A decorrere dalla  data  del  1°  gennaio  2027,  sono  abrogati
l'articolo 7 e l'articolo 8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9
luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies  del  codice  delle  pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198. 
  3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo  6  del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3  e'  sostituito
dal seguente: 
    «3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al  comma
1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024,  che
ne cura l'aggiornamento ogni due anni.». 
  4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027,  all'articolo  5-bis
del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo  7,  comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003,  n.  215»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Organismo per la parita'  istituito  in  recepimento
della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»; 
    b) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Ulteriori  compiti
dell'Organismo per la parita'». 
  5. A decorrere dalla data di insediamento di  cui  all'articolo  3,
comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  di  cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati; 
    b) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche  sociali,  su  designazione  delle  regioni,  delle
citta' metropolitane e degli enti  di  area  vasta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta'  metropolitane  e  dagli
enti di area vasta,»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
      5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sul  sito  internet  dell'ente  che  procede  alla
nomina»; 
    c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti
di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»; 
    d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; 
    e) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri  di  parita'»  sono
inserite le seguenti: «operano in coordinamento con  l'Organismo  per
la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita'  di
quest'ultimo,» e le  parole:  «dello  Stato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti  di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3: 
        3.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «nazionale  e»   sono
soppresse; 
        3.2) l'ultimo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Entro il 31 dicembre di ogni anno  le  consigliere  ed  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo  per  la  parita'  e
agli enti che hanno provveduto  alla  nomina.  La  consigliera  o  il
consigliere di parita' che non abbia  provveduto  alla  presentazione
del rapporto o vi abbia provveduto con un  ritardo  superiore  a  tre
mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che  ha
provveduto alla nomina.»; 
      5) il comma 7 e' abrogato; 
    f) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della  consigliera  o  del
consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    g) all'articolo 17: 
      1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse; 
      2) al comma 2, la parola: «designazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «nomina»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    h) l'articolo 18 e' abrogato; 
    i) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita').
- 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende
tutte  le  consigliere  e  i  consiglieri  regionali,  delle   citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge  7  aprile
2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo  per  la
parita'. 
      2. La Rete opera  al  fine  di  rafforzare  le  funzioni  delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di  accrescere  l'efficacia
della  loro  azione,  di  consentire  lo  scambio  di   informazioni,
esperienze e buone prassi. 
      3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
    l) l'articolo 20 e' abrogato; 
    m) all'articolo 37: 
      1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza  nazionale,
la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole: «o la consigliera  o  il  consigliere
nazionale» sono soppresse; 
      3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse; 
    n) dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente: 
      «Art.  35-bis  (Assistenza  alle  vittime).  -  1.  Coloro  che
ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del
presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per  la
parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le  denunce  possono  essere
presentate sia di persona, in forma orale, che  per  iscritto,  anche
con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire  il  piu'
ampio accesso ai servizi offerti  dagli  organismi  per  la  parita',
nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con
disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti
sono trattati a norma del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, come  modificato  e  integrato  dal  decreto  10
agosto 2018, n.  101,  con  l'adozione  delle  misure  appropriate  e
specifiche previste per le  categorie  particolari  di  dati  di  cui
all'articolo 9 del medesimo regolamento. 
      2. L' Organismo per la parita' offre assistenza  gratuita  alle
vittime, fornendo loro una consulenza  mirata  alla  loro  situazione
specifica ed informandole in merito: 
        a) alla normativa applicabile; 
        b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali; 
        c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che
stragiudiziale; 
        d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali; 
        e) alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di
altro  tipo,  anche  per   il   tramite   di   altri   organismi   od
organizzazioni, quali i centri antiviolenza. 
      3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita'
stabilisce con  parere  motivato  se  dar  seguito  alla  denuncia  o
archiviarla e ne informa i denuncianti. 
      4. I  pareri  dell'Organismo  per  la  parita'  possono  essere
prodotti in giudizio e sono  valutati  come  prova  dal  giudice  che
accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del  codice  di
procedura civile. 
      5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la  sintesi  dei
propri pareri motivati  e  delle  proprie  decisioni  di  particolare
rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679  e  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal  decreto
10 agosto 2018, n. 101.»; 
    o) dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente: 
      «Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III,
titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere  un  tentativo
di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice  di  procedura
civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere
richiesto  di  presentare   un   piano   per   la   rimozione   delle
discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore
a centoventi giorni. 
      2. L' Organismo per  la  parita'  puo'  svolgere  attivita'  di
mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.  La
mediazione e' gratuita per il ricorrente.»; 
    p) l'articolo 44 e' abrogato. 
  6. Ogni riferimento al  Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e  al  consigliere
di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni  vigenti,  di
qualunque rango, e' da intendersi  effettuato  all'Organismo  per  la
parita', ove compatibile con le relative  competenze  come  delineate
nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione,  anche
contenuta in  allegati  o  in  norme  di  rinvio,  incompatibile  con
l'istituzione dell'Organismo di parita'. 
  7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo  per  la
parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti
giuridici,  finanziari,  contrattuali  e  progettuali  facenti   capo
all'Ufficio per la promozione  della  parita'  di  trattamento  e  la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla  razza  o  sull'origine
etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio  2003,
n.  215,  nonche'  alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'
nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e  donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ivi  compresi
quelli derivanti da finanziamenti  dell'Unione  europea  o  da  fondi
nazionali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione 
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia,
                                  la natalita' e le pari opportunita' 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 7 del  decreto  legislativo  9  luglio
          2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 2. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  55-novies  del
          citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, abrogato
          dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027: 
              «Art.  55-novies  (Ufficio  per  la  promozione   della
          parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro
          fornitura).  -  1.  I  compiti  di   promozione,   analisi,
          controllo  e  sostegno   della   parita'   di   trattamento
          nell'accesso a beni  e  servizi  e  loro  fornitura,  senza
          discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio
          di  livello  dirigenziale  generale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i  diritti  e  le
          pari opportunita', individuato ai sensi del comma  4.  Tale
          ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto
          ambito,  attivita'  di  promozione  della  parita'   e   di
          rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul
          sesso. 
              2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio  di
          cui al comma 1 sono i seguenti: 
                a) fornire un'assistenza  indipendente  alle  persone
          lese dalla  violazione  del  divieto  di  cui  all'articolo
          55-ter; 
                b) svolgere, nel rispetto delle prerogative  e  delle
          funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti
          in materia al fine di verificare  l'esistenza  di  fenomeni
          discriminatori; 
                c)  promuovere  l'adozione,  da  parte  di   soggetti
          pubblici  e  privati,  in  particolare   da   parte   delle
          associazioni e degli enti di cui  all'articolo  55-septies,
          di misure  specifiche,  ivi  compresi  progetti  di  azioni
          positive, dirette a evitare il prodursi di  discriminazioni
          per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi  e  loro
          fornitura; 
                d) diffondere la massima conoscenza  possibile  degli
          strumenti  di  tutela  vigenti  anche  mediante  azioni  di
          sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  sul   principio
          della parita' di trattamento nell'accesso a beni e  servizi
          e  loro  fornitura  e  la  realizzazione  di  campagne   di
          informazione e comunicazione; 
                e) formulare raccomandazioni e  pareri  su  questioni
          connesse  alle  discriminazioni  per   ragioni   di   sesso
          nell'accesso a beni e servizi  e  loro  fornitura,  nonche'
          proposte di modifica della normativa vigente; 
                f) redigere una relazione annuale per  il  Parlamento
          sull'effettiva applicazione del  principio  di  parita'  di
          trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro  fornitura
          e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e  una  relazione
          annuale  al   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          sull'attivita' svolta; 
                g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione  e
          scambi  di  esperienze,  in  collaborazione  anche  con  le
          associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con
          le  altre  organizzazioni  non  governative  operanti   nel
          settore e con gli  istituti  specializzati  di  rilevazione
          statistica, anche al  fine  di  elaborare  linee  guida  in
          materia di lotta alle discriminazioni. 
              3. L'Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
          ed  imprese  che  ne  siano  in  possesso,  di  fornire  le
          informazioni  e  di  esibire  i  documenti  utili  ai  fini
          dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e  le
          pari opportunita', da adottarsi entro un mese dalla data di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  e'
          individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o
          maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  l'Ufficio  di
          cui al comma 1. 
              5. L'Ufficio puo'  avvalersi  di  magistrati  ordinari,
          amministrativi,  contabili  e  avvocati  dello  Stato,   in
          servizio presso  il  Dipartimento,  nonche'  di  esperti  e
          consulenti  esterni,  nominati  ai  sensi   della   vigente
          normativa. 
              6. Gli esperti di  cui  al  comma  5  sono  scelti  tra
          soggetti, dotati di elevata professionalita' nelle  materie
          giuridiche,  nonche'   nei   settori   della   lotta   alle
          discriminazioni di genere, della  comunicazione  sociale  e
          dell'analisi delle politiche pubbliche.». 
              - Per l'articolo 6 del  decreto  legislativo  9  luglio
          2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 4. 
              -  Si  riporta  l'articolo  5-bis  del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 2003,  n.  216,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5-bis (Ulteriori compiti  dell'Organismo  per  la
          parita'). - 1. All'Organismo per la  parita'  istituito  in
          recepimento della direttiva (UE) 2024/1499  del  Consiglio,
          del 7 maggio 2024, e' assegnato, altresi',  il  compito  di
          svolgere, in  modo  autonomo  e  imparziale,  attivita'  di
          promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi  forma
          di  discriminazione  nei  confronti  dei   lavoratori   che
          esercitano il diritto alla libera circolazione  all'interno
          dell'Unione europea. 
              2. I compiti  dell'ufficio  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riferimento alle discriminazioni nei  confronti
          dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti: 
                a) prestare o assicurare che sia prestata  assistenza
          indipendente, giuridica o di altra  natura,  ai  lavoratori
          dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
          diritti  e   i   diritti   delle   associazioni   e   delle
          organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti  alla
          tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano; 
                b) fungere da punto  di  contatto  nei  confronti  di
          punti  di  contatto  equivalenti  in  altri  Stati   membri
          dell'Unione europea al fine di  cooperare  e  di  scambiare
          informazioni utili; 
                c) realizzare  o  commissionare  indagini  e  analisi
          indipendenti   riguardo   a    restrizioni    e    ostacoli
          ingiustificati al diritto di  libera  circolazione  o  alla
          discriminazione basata sulla  nazionalita'  dei  lavoratori
          dell'Unione europea e dei loro familiari; 
                d)   assicurare   la   pubblicazione   di   relazioni
          indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni  questione
          connessa   alle   restrizioni,   agli   ostacoli   o   alla
          discriminazione di cui alla lettera c); 
                e)      pubblicare      informazioni       pertinenti
          sull'applicazione   a   livello   nazionale   delle   norme
          dell'Unione   europea   sulla   libera   circolazione   dei
          lavoratori.». 
              - Si riportano gli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e  44  del
          decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  abrogati  a
          decorrere dal 1° gennaio 2027: 
              «Art. 8 (Costituzione e  componenti  (legge  10  aprile
          1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)). - 1.  Il
          Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
          di  trattamento  ed   uguaglianza   di   opportunita'   tra
          lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
          lavoro e delle  politiche  sociali,  promuove,  nell'ambito
          della    competenza    statale,    la    rimozione    delle
          discriminazioni e di ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di
          fatto  l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al
          lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale,
          nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la   retribuzione,
          nonche'   in   relazione    alle    forme    pensionistiche
          complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252. 
              2. Il Comitato e' composto da: 
              a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  o,
          per sua delega, un Sottosegretario di Stato,  con  funzioni
          di presidente; 
              b)  sei  componenti  designati   dalle   confederazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale; 
              c)  sei  componenti  designati   dalle   confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici, comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale; 
              d)  due  componenti   designati   unitariamente   dalle
          associazioni di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale; 
              e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
          movimenti  femminili   piu'   rappresentativi   sul   piano
          nazionale operanti nel campo della  parita'  e  delle  pari
          opportunita' nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; 
              f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
          di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. 
              2-bis. Le designazioni di cui al comma sono  effettuate
          entro trenta giorni dalla relativa richiesta.  In  caso  di
          mancato  tempestivo  riscontro,  il  Comitato  puo'  essere
          costituito sulla base delle designazioni  pervenute,  fatta
          salva  l'integrazione  quando  pervengano  le  designazioni
          mancanti. 
              3. Partecipano, inoltre, alle  riunioni  del  Comitato,
          senza diritto di voto: 
              a) tre esperti  in  materie  giuridiche,  economiche  e
          sociologiche,  con  competenze  in  materia  di  lavoro   e
          politiche di genere; 
              b)   quattro   rappresentanti,   rispettivamente,   del
          Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento  della
          funzione   pubblica,   del   Dipartimento   per   le   pari
          opportunita' e del  Dipartimento  per  le  politiche  della
          famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
              c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali,  in  rappresentanza   delle   Direzioni
          generali della tutela delle condizioni di  lavoro  e  delle
          relazioni industriali, per le politiche attive,  i  servizi
          per il lavoro  e  la  formazione,  per  l'inclusione  e  le
          politiche sociali; 
                c-bis). 
              4. I componenti del Comitato durano in carica tre  anni
          e sono nominati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente. In caso di sostituzione  di  un  componente,  il
          nuovo componente dura in  carica  fino  alla  scadenza  del
          Comitato. 
              5. Il vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  nell'ambito
          dei suoi componenti.». 
              «Art.  9  (Convocazione  e  funzionamento).  -  1.   Il
          Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  quando  ne  facciano
          richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 
              2.  Il  Comitato  delibera   in   ordine   al   proprio
          funzionamento e, per lo  svolgimento  dei  propri  compiti,
          puo' costituire specifici gruppi di lavoro.». 
              «Art. 10 (Compiti  del  Comitato).  -  1.  Il  Comitato
          adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle  competenze
          statali,  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, e in particolare: 
                a) formula proposte sulle questioni generali relative
          all'attuazione degli obiettivi della parita' e  delle  pari
          opportunita', nonche' per lo sviluppo e il  perfezionamento
          della legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle
          condizioni di lavoro delle donne; 
                b) informa e sensibilizza l'opinione  pubblica  sulla
          necessita' di promuovere le pari opportunita' per le  donne
          nella formazione e nella vita lavorativa; 
                c) formula, entro il mese di febbraio di  ogni  anno,
          gli  indirizzi  in  materia  di   promozione   delle   pari
          opportunita' per le iniziative del Ministero del  lavoro  e
          delle   politiche   sociali   da   programmare    nell'anno
          finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie  di
          progetti di azioni positive che intende  promuovere.  Sulla
          base di tali indirizzi il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali pubblica apposito bando di  finanziamento
          dei progetti di azione positiva; 
                d) partecipa attraverso  propri  rappresentanti  alla
          commissione di valutazione dei progetti di azione positiva.
          Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  definiti  la
          composizione della commissione, i  criteri  di  valutazione
          dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche'  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio  e
          controllo  dei  progetti  approvati.  Ai  componenti  della
          commissione  non  sono   corrisposti   gettoni,   compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
                e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di
          comportamento diretti a specificare le regole  di  condotta
          conformi alla parita' e  a  individuare  le  manifestazioni
          anche indirette delle discriminazioni; 
                f)  verifica   lo   stato   di   applicazione   della
          legislazione vigente in materia di parita'; 
                g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra  le
          parti  sociali,  al  fine  di  promuovere  la  parita'   di
          trattamento,  avvalendosi  dei  risultati  dei  monitoraggi
          effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro,  nell'accesso
          al lavoro,  alla  formazione  e  promozione  professionale,
          nonche'   sui   contratti   collettivi,   sui   codici   di
          comportamento, ricerche o  scambi  di  esperienze  e  buone
          prassi; 
                h) propone soluzioni  alle  controversie  collettive,
          anche indirizzando gli interessati all'adozione  di  azioni
          positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o
          di situazioni di squilibrio nella  posizione  di  uomini  e
          donne in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della
          formazione  e   della   promozione   professionale,   delle
          condizioni di lavoro e retributive; 
                i) elabora iniziative per favorire il dialogo con  le
          organizzazioni  non  governative  che  hanno  un  legittimo
          interesse   a   contribuire   alla    lotta    contro    le
          discriminazioni  fra  donne  e  uomini  nell'occupazione  e
          nell'impiego; 
                l) puo' richiedere alle  Direzioni  interregionali  e
          territoriali del lavoro di acquisire  presso  i  luoghi  di
          lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
          e femminile, in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,
          della formazione e della promozione professionale; 
                m) promuove  una  adeguata  rappresentanza  di  donne
          negli organismi pubblici nazionali e locali  competenti  in
          materia di lavoro e formazione professionale; 
                n) provvede allo scambio di informazioni  disponibili
          con gli organismi  europei  corrispondenti  in  materia  di
          parita' fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego; 
                o) promuove la  rimozione,  anche  attraverso  azioni
          positive, degli ostacoli  che  limitano  l'uguaglianza  tra
          uomo  e  donna  nella  progressione  professionale   e   di
          carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento  della
          donna  lavoratrice  dopo  la  maternita',  la  piu'   ampia
          diffusione del  lavoro  a  tempo  parziale  e  degli  altri
          strumenti  di  flessibilita'  a   livello   aziendale   che
          consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
          impegni familiari; 
                p) svolge le attivita' di  monitoraggio  e  controllo
          dei progetti  gia'  approvati,  verificandone  la  corretta
          attuazione e l'esito finale.». 
              «Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
          consiglieri di parita'). -  1.  Il  Fondo  per  l'attivita'
          delle consigliere e dei consiglieri di  parita'  nazionali,
          effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio
          1999, n.  144  e  successive  modificazioni.  Il  Fondo  e'
          destinato a finanziare le  spese  relative  alle  attivita'
          della consigliera o del consigliere nazionale  di  parita',
          le spese per missioni, le spese relative  al  pagamento  di
          compensi per  indennita',  differenziati  tra  effettivi  e
          supplenti, i  rimborsi  e  le  remunerazioni  dei  permessi
          spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.». 
              «Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera
          o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del
          rapporto di cui all'articolo 15,  comma  7,  nonche'  delle
          indicazioni fornite dal Comitato  di  cui  all'articolo  8,
          presenta  al  Parlamento,  ogni  due  anni,  una  relazione
          contenente i risultati del  monitoraggio  sull'applicazione
          della  legislazione  in   materia   di   parita'   e   pari
          opportunita' nel lavoro,  sulle  ricadute  sull'occupazione
          femminile  degli  investimenti  pubblici  in   materia   di
          occupazione,  formazione  e  politiche  sociali   e   sulla
          valutazione degli effetti delle disposizioni  del  presente
          decreto.». 
              «Art.  44  (Finanziamento).  -  1.  Entro  il   termine
          indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
          c), i datori di lavoro pubblici e privati, le  associazioni
          e le  organizzazioni  sindacali  nazionali  e  territoriali
          possono  richiedere  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali di essere ammessi al  rimborso  totale  o
          parziale di oneri  finanziari  connessi  all'attuazione  di
          progetti di azioni positive presentati in base al  medesimo
          bando. 
              2. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          sentita la commissione di cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera d),  ammette  i  progetti  di  azioni  positive  al
          beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento,
          autorizza le relative spese. L'attuazione dei  progetti  di
          cui al comma 1 deve comunque avere inizio  entro  due  mesi
          dal rilascio dell'autorizzazione. 
              3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
          con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   hanno   precedenza
          nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. 
              4. L'accesso ai  fondi  dell'Unione  europea  destinati
          alla  realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azioni
          positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e'
          subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.». 
              - Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 37
          del citato 11 aprile 2006,  n.  198,  come  modificati  dal
          presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027: 
              «Art. 12 (Nomina). - 1. A  livello  regionale  e  della
          citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui  alla
          legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera  o
          un  consigliere  di  parita'.  Per   ogni   consigliera   o
          consigliere  si  provvede  altresi'  alla  nomina   di   un
          supplente che agisce su mandato  della  consigliera  o  del
          consigliere effettivo ed in sostituzione della  medesima  o
          del medesimo. 
              2. (abrogato). 
              3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
          delle citta' metropolitane e degli enti di  area  vasta  di
          cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti,
          sono nominati dalle regioni, dalle citta'  metropolitane  e
          dagli enti di area vasta, sulla base dei requisiti  di  cui
          all'articolo 13, comma 1,  e  previo  espletamento  di  una
          procedura di valutazione comparativa. 
              4. (abrogato). 
              5. I decreti di nomina del presente  articolo,  cui  va
          allegato  il   curriculum   professionale   della   persona
          nominata, sono pubblicati sul sito internet  dell'ente  che
          procede alla nomina.». 
              «Art.  13  (Requisiti  e   attribuzioni).   -   1.   Le
          consigliere e i consiglieri  di  parita'  devono  possedere
          requisiti  di  indipendenza  e  specifica   competenza   ed
          esperienza pluriennale in materia di lavoro  femminile,  di
          normative sulla parita'  e  pari  opportunita'  nonche'  di
          mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. 
              2.  Le  consigliere  ed  i  consiglieri   di   parita',
          effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di
          controllo dell'attuazione dei principi  di  uguaglianza  di
          opportunita' e di non discriminazione tra  donne  e  uomini
          nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro  attribuite,
          le consigliere ed i consiglieri di  parita'  sono  pubblici
          ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione  all'autorita'
          giudiziaria dei reati  di  cui  vengono  a  conoscenza  per
          ragione del loro ufficio.». 
              «Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e
          dei  consiglieri  di  cui  all'articolo  12,  effettivi   e
          supplenti, ha la durata di quattro anni ed  e'  rinnovabile
          per una sola volta. In ogni  caso,  per  la  determinazione
          della durata complessiva del mandato si computano  tutti  i
          periodi svolti in qualita' di  consigliera  e  consigliere,
          sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche
          di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo
          si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12.». 
              «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
          consiglieri  di  parita'  operano  in   coordinamento   con
          l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi
          generali di attivita' di quest'ultimo,  intraprendono  ogni
          utile  iniziativa,  nell'ambito  delle   competenze   delle
          regioni, delle citta' metropolitane e degli  enti  di  area
          vasta, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini  del
          rispetto del  principio  di  non  discriminazione  e  della
          promozione  di   pari   opportunita'   per   lavoratori   e
          lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: 
                a) rilevazione  delle  situazioni  di  squilibrio  di
          genere,  anche   in   collaborazione   con   le   direzioni
          interregionali  e  territoriali  del  lavoro,  al  fine  di
          svolgere le funzioni promozionali e di garanzia  contro  le
          discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
          nella   formazione   professionale,   ivi    compresa    la
          progressione professionale e di carriera, nelle  condizioni
          di lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in  relazione
          alle forme pensionistiche complementari collettive  di  cui
          al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
                b) promozione di progetti di azioni  positive,  anche
          attraverso  l'individuazione  delle   risorse   dell'Unione
          europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo; 
                c) promozione  della  coerenza  della  programmazione
          delle politiche  di  sviluppo  territoriale  rispetto  agli
          indirizzi dell'unione  europea  e  di  quelli  nazionali  e
          regionali in materia di pari opportunita'; 
                d) promozione delle politiche  di  pari  opportunita'
          nell'ambito delle politiche  attive  del  lavoro,  comprese
          quelle formative; 
                e) collaborazione con le direzioni  interregionali  e
          territoriali del lavoro al  fine  di  rilevare  l'esistenza
          delle violazioni della normativa  in  materia  di  parita',
          pari opportunita' e  garanzia  contro  le  discriminazioni,
          anche  mediante  la  progettazione  di  appositi  pacchetti
          formativi; 
                f) diffusione della conoscenza  e  dello  scambio  di
          buone prassi  e  attivita'  di  informazione  e  formazione
          culturale sui problemi  delle  pari  opportunita'  e  sulle
          varie forme di discriminazione; 
                g) collegamento e  collaborazione  con  i  competenti
          assessorati e con  gli  organismi  di  parita'  degli  enti
          locali. 
              2. (abrogato). 
              3. Le consigliere e i consiglieri regionali partecipano
          ai  tavoli  di  partenariato  locale  e  ai   comitati   di
          sorveglianza di cui al regolamento (CE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
          consigliere  e  i  consiglieri  regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli  enti  di  area  vasta  sono  inoltre
          componenti delle commissioni di parita' del  corrispondente
          livello  territoriale,  ovvero  di  organismi  diversamente
          denominati che svolgono funzioni analoghe. 
              4.  Le  regioni  forniscono  alle  consigliere  ed   ai
          consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
          rilevazione  di  situazioni  di   squilibrio   di   genere;
          all'elaborazione dei  dati  contenuti  nei  rapporti  sulla
          situazione del  personale  di  cui  all'articolo  46;  alla
          promozione e alla realizzazione di piani  di  formazione  e
          riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
          di azioni positive. 
              5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri  di
          parita', le Direzioni  interregionali  e  territoriali  del
          lavoro,  territorialmente  competenti,   acquisiscono   nei
          luoghi   di   lavoro    informazioni    sulla    situazione
          occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
          delle   assunzioni,   della   formazione    e    promozione
          professionale,  delle  retribuzioni,  delle  condizioni  di
          lavoro, della cessazione del rapporto di  lavoro,  ed  ogni
          altro elemento utile, anche in base a specifici criteri  di
          rilevazione indicati nella richiesta. 
              6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere  ed
          i  consiglieri   di   parita'   regionali,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
          svolta, all'Organismo per la parita' e agli enti che  hanno
          provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere  di
          parita' che non abbia  provveduto  alla  presentazione  del
          rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo  superiore  a
          tre mesi decade  dall'ufficio  con  provvedimento  adottata
          dall'ente che ha provveduto alla nomina. 
              7. (abrogato).». 
              «Art. 16 (Sede e attrezzature). -  1.  L'ufficio  delle
          consigliere e dei consiglieri di parita'  regionali,  delle
          citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  e'  ubicato  rispettivamente
          presso le regioni, le citta' metropolitane e  gli  enti  di
          area vasta. L'ufficio e'  funzionalmente  autonomo,  dotato
          del personale,  delle  apparecchiature  e  delle  strutture
          necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi  compiti.  Il
          personale, la strumentazione e  le  attrezzature  necessari
          devono essere prontamente assegnati dagli enti  presso  cui
          l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e
          a invarianza della spesa. 
              2. (abrogato).». 
              «Art.  17  (Permessi).  -  1.  Le   consigliere   e   i
          consiglieri  di  parita'  regionali,  hanno   diritto   per
          l'esercizio  delle  loro  funzioni,  ove   si   tratti   di
          lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal  posto  di  lavoro
          per un massimo di cinquanta ore lavorative  mensili  medie.
          Nella medesima ipotesi le consigliere e  i  consiglieri  di
          parita'   delle   citta'   metropolitane   e   degli   enti
          territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
          n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di  lavoro  per
          un  massimo  di  trenta  ore  lavorative   mensili   medie.
          L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi  e'  rimessa
          alla disponibilita'  finanziaria  dell'ente  di  pertinenza
          che, su richiesta, e' tenuto  a  rimborsare  al  datore  di
          lavoro quanto  in  tal  caso  corrisposto  per  le  ore  di
          effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di
          assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
          consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'  devono   darne
          comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
          prima  dell'inizio  dell'assenza.  Le   consigliere   e   i
          consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai  permessi
          solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i
          consiglieri di parita' effettivi. 
              2. L'ente territoriale che  ha  proceduto  alla  nomina
          puo' attribuire, a proprio carico, alle  consigliere  e  ai
          consiglieri   di   parita'    regionali,    delle    citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n.  56,  che  siano  lavoratori  dipendenti,
          lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita'
          mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo  e  quello
          di supplente,  sulla  base  di  criteri  determinati  dalla
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della
          predetta indennita' alle consigliere e  ai  consiglieri  di
          parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di  effettivo
          esercizio della supplenza. 
              3. (abrogato).». 
              «Art. 19 (Rete delle consigliere e dei  consiglieri  di
          parita'). - 1. La Rete delle consigliere e dei  consiglieri
          di parita' comprende tutte le consigliere e  i  consiglieri
          regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di  area
          vasta di cui alla legge 7 aprile  2014,  n.  56,  e  opera,
          anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'. 
              2. La Rete opera al  fine  di  rafforzare  le  funzioni
          delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di   parita',   di
          accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire  lo
          scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 
              3.  Dallo  svolgimento  delle  attivita'  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica.». 
              «Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela  di  piu'
          soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i  consiglieri  di
          parita' regionali rilevino l'esistenza  di  atti,  patti  o
          comportamenti  discriminatori  diretti   o   indiretti   di
          carattere collettivo in violazione dei divieti  di  cui  al
          capo II del presente  titolo  o  comunque  nell'accesso  al
          lavoro, nella promozione e nella formazione  professionale,
          nelle   condizioni   compresa   la   retribuzione,    nella
          progressione di carriera, nonche' in relazione  alle  forme
          pensionistiche complementari collettive di cui  al  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano
          individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici  o
          i  lavoratori  lesi   dalle   discriminazioni,   prima   di
          promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2  e  4,
          possono  chiedere  all'autore  della   discriminazione   di
          predisporre un piano  di  rimozione  delle  discriminazioni
          accertate entro  un  termine  non  superiore  a  centoventi
          giorni, sentite,  nel  caso  di  discriminazione  posta  in
          essere da un datore di lavoro, le rappresentanze  sindacali
          aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni  locali
          aderenti   alle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  Se  il  piano   e'
          considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
          consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  promuove   il
          tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
          autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
          del tribunale in funzione di giudice del lavoro. 
              2.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
          collettivo  di  cui  al  comma  1,  le  consigliere   o   i
          consiglieri di parita', qualora non ritengano di  avvalersi
          della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
          in caso di esito negativo della  stessa,  possono  proporre
          ricorso davanti al tribunale in  funzione  di  giudice  del
          lavoro   o   al    tribunale    amministrativo    regionale
          territorialmente competenti. 
              3.  Il  giudice,  nella   sentenza   che   accerta   le
          discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai  sensi
          del  comma  2,  oltre  a  provvedere,  se   richiesto,   al
          risarcimento  del  danno  anche  non  patrimoniale,  ordina
          all'autore della discriminazione di definire  un  piano  di
          rimozione delle  discriminazioni  accertate,  sentite,  nel
          caso si tratti  di  datore  di  lavoro,  le  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
          locali aderenti alle organizzazioni sindacali di  categoria
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          la  consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  regionale
          competente per territorio. Nella sentenza il giudice  fissa
          i criteri, anche temporali, da  osservarsi  ai  fini  della
          definizione ed attuazione del piano. 
              4. Ferma restando  l'azione  di  cui  al  comma  2,  la
          consigliera o il consigliere regionale di  parita'  possono
          proporre ricorso in via d'urgenza davanti al  tribunale  in
          funzione   di   giudice   del   lavoro   o   al   tribunale
          amministrativo regionale  territorialmente  competenti.  Il
          Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei  due
          giorni successivi, convocate le parti  e  assunte  sommarie
          informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di  cui
          al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo
          oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
          anche non patrimoniale, nei  limiti  della  prova  fornita,
          ordina all'autore della discriminazione la  cessazione  del
          comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro
          provvedimento  idoneo  a  rimuovere   gli   effetti   delle
          discriminazioni  accertate,  ivi   compreso   l'ordine   di
          definizione ed attuazione da parte del responsabile  di  un
          piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
          le disposizioni del comma 3. Contro il decreto e'  ammessa,
          entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti,
          opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria
          territorialmente  competente,  che  decide   con   sentenza
          immediatamente esecutiva.  La  tutela  davanti  al  giudice
          amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice
          del processo amministrativo. 
              5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma  3  e
          al comma 4, al decreto di cui al comma 4  o  alla  sentenza
          pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e'  punita
          con l'ammenda fino a 50.000 euro o  l'arresto  fino  a  sei
          mesi e comporta altresi' il pagamento di una  somma  di  51
          euro  per  ogni  giorno  di  ritardo  nell'esecuzione   del
          provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
          la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.».