Art. 2
Campagne di informazione e divulgazione scientifica
1. Il Ministero della salute puo' realizzare campagne di
informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la
popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e
secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori
scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni
impegnate nella prevenzione del melanoma.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone
norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per
ridurre i fattori di rischio.