Art. 2 
 
         Campagne di informazione e divulgazione scientifica 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  puo'   realizzare   campagne   di
informazione e divulgazione scientifica  volte  a  sensibilizzare  la
popolazione generale sull'importanza  della  prevenzione  primaria  e
secondaria del  melanoma,  a  tal  fine  avvalendosi  di  divulgatori
scientifici, degli  enti  del  Terzo  settore  e  delle  associazioni
impegnate nella prevenzione del melanoma. 
  2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di  concerto  con  il
Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di  buone
norme di prevenzione  primaria,  come  l'autoesame  della  cute,  per
ridurre i fattori di rischio.