Art. 3 
 
       Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi 
 
  1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e
delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare  il  professionista
tatuatore, nonche'  al  fine  di  contribuire  alla  prevenzione  del
melanoma, gli esercenti  le  attivita'  di  esecuzione  dei  tatuaggi
informano  i  propri  clienti  riguardo  agli  effetti  sulla  salute
derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonche'  alle
precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione. 
  2. L'informativa di cui al comma 1 e' redatta in  forma  scritta  e
rilasciata  al  cliente,  il  quale  sottoscrive  una   dichiarazione
attestante il  proprio  consenso  informato.  Tale  dichiarazione  e'
datata e sottoscritta  anche  dal  professionista  tatuatore  che  ha
effettuato il trattamento e conservata  dall'esercente,  perche'  sia
resa disponibile alle autorita' di vigilanza e controllo. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro  della  salute,  sentito
l'Istituto superiore di sanita', previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalita' e
tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e  sono
predisposte  apposite  linee  guida   in   materia,   tenendo   conto
dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche. 
  4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo
giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del decreto di  cui  al  comma  3  con  cui  sono  definiti
contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione.