Art. 3
Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi
1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e
delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista
tatuatore, nonche' al fine di contribuire alla prevenzione del
melanoma, gli esercenti le attivita' di esecuzione dei tatuaggi
informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute
derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonche' alle
precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' redatta in forma scritta e
rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione
attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione e'
datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha
effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perche' sia
resa disponibile alle autorita' di vigilanza e controllo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito
l'Istituto superiore di sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalita' e
tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono
predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto
dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.
4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti
contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione.