Art. 4 
 
                 Campagne di screening dermatologico 
 
  1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere,  in
collaborazione  con  i  dipartimenti  di  prevenzione,  i  medici  di
comunita' e delle cure primarie, i medici di medicina generale  e  le
farmacie, anche attraverso servizi di  telemedicina  e  teleconsulto,
campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate  agli
individui portatori di particolari fattori di  rischio,  tra  cui  la
familiarita' di primo grado  per  il  melanoma,  il  fototipo  basso,
l'eta'  maggiore  di  cinquanta  anni,  la  residenza  in   territori
climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose,  il  lavoro
foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale
di radiazione ultravioletta solare (UV index) e' piu' alto.