Art. 4
Campagne di screening dermatologico
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in
collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di
comunita' e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le
farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto,
campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli
individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la
familiarita' di primo grado per il melanoma, il fototipo basso,
l'eta' maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori
climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro
foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale
di radiazione ultravioletta solare (UV index) e' piu' alto.