Art. 2 
 
  1.  In  occasione  della  Giornata  nazionale,  le  amministrazioni
pubbliche,  anche  in  collaborazione  o  in  coordinamento  con   la
Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e  privati,  le
associazioni e le societa' sportive, i circoli culturali,  le  scuole
di ogni ordine e grado e le universita' possono promuovere, in  tutto
il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla  diffusione
della conoscenza della tragedia  occorsa  il  29  maggio  1985  nello
stadio Heysel di  Bruxelles,  al  fine  di  promuovere  il  valore  e
l'importanza dei principi dello sport, della  non  violenza  e  della
convivenza civile. 
  2.   In   occasione   della   Giornata   nazionale,   la   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, nell'ambito della  propria  programmazione  televisiva,
radiofonica  e  multimediale,  puo'  riservare  appositi  spazi  alla
divulgazione e al ricordo delle vittime  della  strage  dello  stadio
Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti  provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 8 giugno 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio