Art. 2
1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni
pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la
Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le
associazioni e le societa' sportive, i circoli culturali, le scuole
di ogni ordine e grado e le universita' possono promuovere, in tutto
il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione
della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello
stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e
l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della
convivenza civile.
2. In occasione della Giornata nazionale, la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva,
radiofonica e multimediale, puo' riservare appositi spazi alla
divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio
Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio