Art. 2 
 
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del
  testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo  e
  per la tenuta e la revisione delle  liste  elettorali,  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n.  167,
le parole:  «centottanta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dodici mesi». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 giugno 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Piantedosi, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  l'art.  14,  comma  1,  della  legge  10
          novembre   2025,   n.   167,   recante   «Misure   per   la
          semplificazione normativa e il miglioramento della qualita'
          della   normazione   e   deleghe   al   Governo   per    la
          semplificazione, il riordino e il riassetto in  determinate
          materie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14  novembre
          2025, n. 265, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Delega al  Governo  per  la  revisione  del
          testo unico delle leggi per la  disciplina  dell'elettorato
          attivo  e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle   liste
          elettorali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, un decreto legislativo per la  revisione  del  testo
          unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato  attivo
          e per la tenuta e la revisione delle liste  elettorali,  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          1967,  n.  223,  al  fine   di   adeguare   la   disciplina
          dell'elettorato  attivo  alle  innovazioni  in  materia  di
          dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle
          liste elettorali e di integrazione delle  liste  elettorali
          stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
          (ANPR). 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo osserva i principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) ricognizione  delle  norme  statali  vigenti  in
          materia di cause ostative al diritto di elettorato  attivo,
          di  composizione,  nomina  e  funzionamento  degli   organi
          comunali e statali  preposti  alla  regolare  tenuta  e  al
          controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso,
          di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle
          norme  previste  dal  citato  testo  unico,  al   fine   di
          provvedere  al  coordinamento,  all'aggiornamento  e   alla
          semplificazione  delle  medesime   norme,   apportando   le
          modifiche necessarie per  garantirne  la  coerenza  logica,
          giuridica  e  sistematica,   nel   rispetto   delle   norme
          costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del
          principio di iscrizione automatica nelle  liste  elettorali
          al raggiungimento del prescritto requisito  della  maggiore
          eta' e in  assenza  di  cause  preclusive  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
                  b)  revisione   delle   procedure   di   tenuta   e
          aggiornamento delle liste elettorali, anche in  conseguenza
          dell'intervenuta integrazione delle  liste  elettorali  con
          l'ANPR, con conseguente  rideterminazione  temporale  delle
          revisioni ordinarie e straordinarie; 
                  c)   affidamento   al   responsabile   dell'ufficio
          elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta,
          all'aggiornamento e alla revisione delle  liste  elettorali
          generali e sezionali, mantenendo in capo  alle  commissioni
          elettorali  circondariali  la  competenza  a  decidere  sui
          ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o
          iscrizione,  omissione  di  cancellazione  o   diniego   di
          iscrizione nelle liste elettorali; 
                  d) armonizzazione  delle  disposizioni  del  citato
          testo unico con  quelle  previste  a  livello  nazionale  e
          dell'Unione europea per la tutela dei  dati  personali  nel
          rispetto del principio di non eccedenza delle  informazioni
          richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali. 
                3. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  anche  su
          proposta del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle finanze e  della  giustizia,
          previa   acquisizione   del   parere    della    Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  da  rendere  entro
          trenta giorni. 
                4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  e
          della procedura di cui al presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  modificativi,  recanti   disposizioni
          integrative o correttive.».