Art. 2
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167,
le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«dodici mesi».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 14, comma 1, della legge 10
novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la
semplificazione normativa e il miglioramento della qualita'
della normazione e deleghe al Governo per la
semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate
materie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2025, n. 265, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Delega al Governo per la revisione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la revisione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina
dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di
dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle
liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali
stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in
materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo,
di composizione, nomina e funzionamento degli organi
comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al
controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso,
di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle
norme previste dal citato testo unico, al fine di
provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla
semplificazione delle medesime norme, apportando le
modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica,
giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme
costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del
principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali
al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore
eta' e in assenza di cause preclusive del diritto di
elettorato attivo;
b) revisione delle procedure di tenuta e
aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza
dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con
l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle
revisioni ordinarie e straordinarie;
c) affidamento al responsabile dell'ufficio
elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta,
all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali
generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni
elettorali circondariali la competenza a decidere sui
ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o
iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di
iscrizione nelle liste elettorali;
d) armonizzazione delle disposizioni del citato
testo unico con quelle previste a livello nazionale e
dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel
rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni
richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,
previa acquisizione del parere della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante
per la protezione dei dati personali, da rendere entro
trenta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni
integrative o correttive.».