Art. 2
Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini
italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA
1. Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui
all'articolo 1, comma 2, in corso di validita' e' condizione
necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio
sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE
residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non
aderiscono all'EFTA. La tessera e' valida per periodi annuali
continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del
contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della
validita' della tessera e' determinato in 2.000 euro annui. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al
terzo periodo puo' essere adeguato annualmente tenendo conto delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 4,
comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che
non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono
esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purche'
almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera
sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1.
3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1
comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del
contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del
Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e
non urgenti.
4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della
tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni e'
subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale
in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di sospensione
maggiorati degli interessi legali.
5. Il contributo di cui al comma 1 e' versato dai soggetti
interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti
dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai
bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale di
cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».