Art. 2 
Contributo nazionale  per  l'assistenza  sanitaria  per  i  cittadini
  italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non
  appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA 
 
  1.  Il  possesso  della  tessera   sanitaria   nazionale   di   cui
all'articolo  1,  comma  2,  in  corso  di  validita'  e'  condizione
necessaria per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE
residenti in Paesi che non  appartengono  all'Unione  europea  e  non
aderiscono  all'EFTA.  La  tessera  e'  valida  per  periodi  annuali
continuativi decorrenti  dalla  data  di  rilascio.  L'ammontare  del
contributo, non frazionabile, per il  rilascio  e  il  rinnovo  della
validita' della tessera e'  determinato  in  2.000  euro  annui.  Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di  cui  al
terzo periodo puo' essere adeguato annualmente  tenendo  conto  delle
risultanze dell'attivita' di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, e della variazione,  accertata  dall'Istituto  nazionale  di
statistica, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 
  2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi  che
non appartengono all'Unione europea e non aderiscono  all'EFTA,  sono
esonerati dal pagamento del contributo di cui  al  comma  1,  purche'
almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso  della  tessera
sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1. 
  3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al  comma  1
comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del
Servizio  sanitario  nazionale.  In  assenza   del   versamento   del
contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico  del
Servizio sanitario nazionale prestazioni  sanitarie  programmabili  e
non urgenti. 
  4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3,  il  rinnovo  della
tessera  sanitaria  nazionale  per  l'accesso  alle  prestazioni   e'
subordinato al versamento del contributo riferito al periodo  annuale
in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di  sospensione
maggiorati degli interessi legali. 
  5. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  versato  dai  soggetti
interessati   mediante   gli   strumenti   di   pagamento    previsti
dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente  ai
bilanci delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale  di
cui all'articolo 19, terzo comma, secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo  1,  comma  1,  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82   recante:   «Codice
          dell'amministrazione digitale», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».