Art. 4 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  trentesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  determinati  le
modalita' attuative  per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale per i cittadini  italiani  regolarmente  iscritti
all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione  europea
e non aderiscono  all'EFTA,  gli  aspetti  relativi  al  procedimento
amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli  effetti
derivanti dalla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 giugno 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio