Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le
modalita' attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti
all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento
amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli effetti
derivanti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio