Art. 2
Disposizioni in materia
di mobilita' interateneo e internazionale
1. Al fine di incentivare la mobilita' dei docenti universitari,
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle
universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore
o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque
anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata
sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei
trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le
relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici
interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre
forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un
docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I
trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di
un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».
2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali
interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma
da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi
restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 1 a 3-bis,
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1
e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza
del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. i trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'art. 18, comma 4.
3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e
delle universita' interessate, effettuare il trasferimento
di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in
servizio da almeno cinque anni, a condizione che per
l'universita' che dispone la chiamata sussistano le
condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di cui
all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale
all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si
provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente e le relative cessazioni sono
calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare
delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro puo'
prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti
trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo,
ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle
procedure di cui all'art. 18. I trasferimenti di cui al
presente comma sono computati nella quota di un quarto dei
posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Omissis). - 9. Nell'ambito delle relative
disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di
professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel
territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento
a livello universitario, che ricoprono da almeno un
triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca
estere una posizione accademica equipollente sulla base di
tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi
che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive
finalizzate al finanziamento di progetti condotti da
singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni
internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilita'
di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla
copertura dei posti di professore ordinario mediante
chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le
universita' formulano specifiche proposte al Ministro
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla
coerenza del curriculum dello studioso con il settore
concorsuale in cui e' ricompreso il settore
scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la
chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per
il riconoscimento della chiara fama, del Consiglio
universitario nazionale, da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta del medesimo parere. Non e' richiesto il
parere di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base
della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di
merito. Nel caso di eventuali interventi di incentivazione
delle chiamate di cui al presente comma da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca, questi restano
esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'.
Omissis.».