Art. 2 
 
                       Disposizioni in materia 
              di mobilita' interateneo e internazionale 
 
  1. Al fine di incentivare la mobilita'  dei  docenti  universitari,
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma  3
e' inserito il seguente: 
    «3-bis. E' possibile,  con  l'assenso  dell'interessato  e  delle
universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore
o ricercatore a tempo indeterminato  in  servizio  da  almeno  cinque
anni, a condizione che per  l'universita'  che  dispone  la  chiamata
sussistano le condizioni di sostenibilita'  economico-finanziaria  di
cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione  di  personale  all'esito  dei
trasferimenti di cui al primo periodo si provvede  nei  limiti  delle
facolta'  assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  e   le
relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn  over.  Il  Ministro  puo'  prevedere  specifici
interventi per incentivare i  suddetti  trasferimenti  nonche'  altre
forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il  trasferimento  di  un
docente  all'esito  delle  procedure  di  cui  all'articolo   18.   I
trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota  di
un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4». 
  2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e'
aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di  eventuali
interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente  comma
da parte del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  questi
restano esclusi dai meccanismi  di  riduzione  operanti  in  sede  di
ripartizione  del  fondo  per  il   finanziamento   ordinario   delle
universita'». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 1 a  3-bis,
          della  citata  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
          e dei ricercatori). -  1.  I  professori  e  i  ricercatori
          universitari possono, a domanda, essere  collocati  per  un
          periodo massimo  di  cinque  anni,  anche  consecutivi,  in
          aspettativa senza assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
          operanti in sede internazionale, i quali  provvedono  anche
          al relativo trattamento economico e previdenziale. 
                2. Il collocamento in aspettativa di cui al  comma  1
          e' disposto dal rettore, sentite le strutture di  afferenza
          del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382.  E'
          ammessa  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi   a
          domanda dell'interessato, ai sensi della legge  7  febbraio
          1979,  n.  29.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                3.   Al   fine   di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui  all'art.  3,  in  una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. i trasferimenti di
          cui al secondo periodo possono avvenire anche  tra  docenti
          di   qualifica   diversa,   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  delle  universita'   interessate   che   sono
          conseguentemente  adeguate  a  seguito  dei   trasferimenti
          medesimi. I trasferimenti di cui  al  presente  comma  sono
          computati nella quota del quinto dei posti disponibili,  di
          cui all'art. 18, comma 4. 
                3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e
          delle universita' interessate, effettuare il  trasferimento
          di un professore o ricercatore  a  tempo  indeterminato  in
          servizio da  almeno  cinque  anni,  a  condizione  che  per
          l'universita'  che  dispone  la  chiamata   sussistano   le
          condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria  di  cui
          all'art. 1, comma 978, della legge  30  dicembre  2018,  n.
          145. Agli oneri derivanti  dall'acquisizione  di  personale
          all'esito dei trasferimenti di  cui  al  primo  periodo  si
          provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
          a  legislazione  vigente  e  le  relative  cessazioni  sono
          calcolate come risparmio  utile  per  definire  l'ammontare
          delle  disponibilita'   finanziarie   da   destinare   alle
          assunzioni  o  il  numero  delle  unita'  sostituibili   in
          relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro  puo'
          prevedere specifici interventi per incentivare  i  suddetti
          trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo,
          ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito  delle
          procedure di cui all'art. 18. I  trasferimenti  di  cui  al
          presente comma sono computati nella quota di un quarto  dei
          posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
          4 novembre 2005, n. 230,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Omissis). - 9.  Nell'ambito  delle  relative
          disponibilita'  di  bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali  disponibili  a   legislazione   vigente,   le
          universita' possono procedere alla copertura  di  posti  di
          professore  ordinario,  di  professore   associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente  impegnati   all'estero   o   presso   istituti
          universitari o di ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel
          territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento
          a  livello  universitario,  che  ricoprono  da  almeno   un
          triennio presso  istituzioni  universitarie  o  di  ricerca
          estere una posizione accademica equipollente sulla base  di
          tabelle di corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre
          anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
          il Consiglio universitario nazionale,  ovvero  di  studiosi
          che siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
          programmi di ricerca di alta  qualificazione,  identificati
          con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          sentiti l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati, in  esito  a  procedure  competitive
          finalizzate  al  finanziamento  di  progetti  condotti   da
          singoli  ricercatori,  da  amministrazioni  centrali  dello
          Stato,  dall'Unione  europea  o  da  altre   organizzazioni
          internazionali. Nell'ambito delle  relative  disponibilita'
          di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla
          copertura  dei  posti  di  professore  ordinario   mediante
          chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le
          universita'  formulano  specifiche  proposte  al   Ministro
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il nulla osta alla nomina, previo parere,  in  merito  alla
          coerenza del  curriculum  dello  studioso  con  il  settore
          concorsuale   in   cui    e'    ricompreso    il    settore
          scientifico-disciplinare per il quale viene  effettuata  la
          chiamata, nonche' in merito al possesso dei  requisiti  per
          il  riconoscimento  della  chiara   fama,   del   Consiglio
          universitario nazionale, da esprimere entro  trenta  giorni
          dalla richiesta del medesimo parere. Non  e'  richiesto  il
          parere di cui al terzo periodo  nel  caso  di  chiamate  di
          studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
          di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
          effettuate entro tre anni dalla vincita del  programma.  Il
          rettore,   con   proprio   decreto,   dispone   la   nomina
          determinando la relativa classe  di  stipendio  sulla  base
          della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni  di
          merito. Nel caso di eventuali interventi di  incentivazione
          delle chiamate di  cui  al  presente  comma  da  parte  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca, questi  restano
          esclusi dai meccanismi di riduzione  operanti  in  sede  di
          ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita'. 
              Omissis.».