Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della
presente  legge,  nonche'  delle  modalita'   di   formazione   delle
commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1,  continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. Alle procedure di cui agli articoli  18  e  24  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
  3.  Coloro  che  sono  in  possesso  dell'abilitazione  scientifica
nazionale secondo quanto previsto dalle  disposizioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore della  presente  legge  si  ritengono
comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e  qualificazione
scientifica individuati ai sensi  dell'articolo  16  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, per  le  funzioni  e  il  gruppo  scientifico-disciplinare  di
riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima. 
  4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione  negativa  nell'ambito
dell'abilitazione  scientifica  nazionale,  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  non  sono  ammessi  alla  partecipazione  alle
procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6,  per  lo  stesso
settore o gruppo scientifico-disciplinare  corrispondente  e  per  la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda. 
  5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge  30
dicembre  2010,  n.  240,  possono  partecipare  alle  procedure  ivi
previste  i  soggetti  in  possesso   dell'abilitazione   scientifica
nazionale, fermo restando quanto previsto al  comma  3  del  presente
articolo. 
  6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole:  «della  commissione  nominata   per   l'espletamento   delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui  all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e
successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la
chiamata,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «del   Consiglio
universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di  cui  al
terzo periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al  terzo
periodo». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, e' riportato nell'articolo 1. 
              - Per i riferimenti gli articoli 18 e 24 della legge 30
          dicembre 2010, n. 240 si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per  i  riferimenti  all'articolo  1  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230 si vedano le note all'articolo 2.