Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle
commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono
comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione
scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima.
4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito
dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle
procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso
settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi
previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente
articolo.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo
periodo».
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e' riportato nell'articolo 1.
- Per i riferimenti gli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230 si vedano le note all'articolo 2.