Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio