Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  della  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 16 luglio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Nordio