Art. 3. 
 
  L'onere derivante dalla presente ordinanza e' posto  a  carico  del
fondo per la protezione civile, a far fronte con i fondi disposti dal
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 11 novembre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari