Art. 3.
L'onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico del
fondo per la protezione civile, a far fronte con i fondi disposti dal
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, addi' 11 novembre 1987
Il Ministro: Gaspari