Art. 2.
  I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1987  con   la
denominazione  di  origine controllata "Montuni del Reno" sono tenuti
ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.   2  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante  norme  relative  all'albo
dei  vigneti e alla denuncia delle uve - entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle  modalita'
e  formalita'  all'uopo  previste  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica sopra citato.