Art. 3.
  In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e
fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere dall'entrata  in
vigore  del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo
transitorio,  nell'albo  previsto  dall'art.  10  del   decreto   del
Presidente  della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui
siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli  indicati  nel
suddetto  art.  2, purche' tali vitigni non superino il 5% del totale
delle viti dei vitigni previsti per la produzione del  vino  "Montuni
del Reno".
  Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione   alle   disposizioni   di  cui  all'art.  2  dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
  Il  predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a
segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate  ai
vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.