Art. 3. In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purche' tali vitigni non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino "Montuni del Reno". Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.