Art. 4. Al vino "Montuni del Reno" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi gia' confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a litri cinque, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli uffici stessi, la stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per imbottigliamento. In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dagli stessi uffici che hanno ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1987 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1987 Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 25