Art. 4.
  Al  vino  "Montuni  del  Reno"  che  alla data di entrata in vigore
dell'unito disciplinare trovasi  gia'  confezionato  o  in  corso  di
confezionamento  in  bottiglie  o  altri  recipienti di capacita' non
superiore a litri  cinque,  e'  concesso,  dalla  predetta  data,  un
periodo di smaltimento:
   di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
   di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
   di  trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al
dettaglio o presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini  sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di  cui  sopra,  possono  essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,  siano  denunciate
agli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e
la repressione delle frodi agro-alimentari competenti per territorio,
e  che  sui  recipienti  sia  apposta, a cura degli uffici stessi, la
stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma,  il  periodo  di  smaltimento  e'
ridotto  a  sei  mesi.  Tale  termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono  cedere  a
terzi per imbottigliamento.
  In  tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti
uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione  e  la
repressione  delle  frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione  le
rimanenze  di  prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da
un attestato del venditore convalidato dagli stessi uffici che  hanno
ricevuto  la  denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione
del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 22 giugno 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  PIGA,  Ministro dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 25