Art. 2.
   L'avanzo di liquidazione di L. 80.250.054, al  quale  va  aggiunto
l'importo  degli  interessi  maturati  alla  data dell'estinzione del
conto corrente, acceso  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  ed
intestato  al predetto consorzio, e' devoluto allo Stato e versato al
fondo di cui al 2 comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956,  n.
1404.
   Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS