Art. 7.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione   dell'importo  dei  certificati   che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo
minimo di  cinque centesimi di  lira oppure  di un multiplo  di detta
cifra; eventuali  variazioni di  importo diverso  vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta  non deve essere  inferiore a lire 100  milioni di
capitale  nominale; eventuali  offerte  di importo  non multiplo  del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.