Art. 2.
  1. Il programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto e'
adottato quale documento di verifica  e di attualizzazione del quadro
previsionale e  programmatico gia' definito nell'ambito  degli schemi
di cui  all'art. 9  della legge  8 agosto 1990,  n. 253,  relativi al
primo ciclo di  attuazione dell'art. 31 della legge n.  183 del 1989,
sulla base dei progetti preliminari predisposti ai sensi dell'art. 14
della  legge n.  109  del 1994,  salvo  casi particolari  idoneamente
motivati.  Esso costituisce,  quanto a  livello di  definizione delle
linee fondamentali  dell'assetto del  bacino, degli  obiettivi, delle
strategie  di intervento  e  dei relativi  strumenti  attuativi e  di
coordinamento,   un  significativo   avanzamento   del  processo   di
formazione  dei piani  di  bacino, propedeutico  alla adozione  degli
stessi  in  coerenza  con  le  linee guida  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  luglio  1995 e  con  gli  atti  di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 4 della legge n.
183 del 1989.