Art. 2. 1. Il programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto e' adottato quale documento di verifica e di attualizzazione del quadro previsionale e programmatico gia' definito nell'ambito degli schemi di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, relativi al primo ciclo di attuazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 1989, sulla base dei progetti preliminari predisposti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, salvo casi particolari idoneamente motivati. Esso costituisce, quanto a livello di definizione delle linee fondamentali dell'assetto del bacino, degli obiettivi, delle strategie di intervento e dei relativi strumenti attuativi e di coordinamento, un significativo avanzamento del processo di formazione dei piani di bacino, propedeutico alla adozione degli stessi in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 e con gli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183 del 1989.