Art. 3. 1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto sono definiti il piano delle attivita' ed il fabbisogno finanziario, nonche' fissate le relative fasi temporali per la redazione dei piani di bacino. 2. Per le attivita' volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le autorita' di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% delle somme assegnate, nella misura determinata dai comitati istituzionali o dai competenti organi regionali. Tali limiti non si applicano ai bacini i cui organismi sono stati costituiti dopo il 1 gennaio 1994, per i quali la quota per studi e' determinata sulla base di una documentata esigenza dei fabbisogni, presentata nell'ambito del programma di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto. 3. I comitati istituzionali o i competenti organi regionali adottano la prima elaborazione del progetto di piano, corredato dei piani stralcio prioritari, entro il 31 dicembre 1998 ed adottano il piano di bacino, ovvero i suoi stralci prioritari, entro il 31 dicembre 1999.