Art. 3.
  1.  Nell'ambito del  programma  di  cui all'art.  1,  comma 4,  del
presente  decreto  sono  definiti  il piano  delle  attivita'  ed  il
fabbisogno finanziario,  nonche' fissate  le relative  fasi temporali
per la redazione dei piani di bacino.
  2. Per le attivita' volte  alla predisposizione dei piani di bacino
e dei  relativi piani stralcio, le  autorita' di bacino e  le regioni
possono  destinare  una  quota  non  superiore  al  10%  delle  somme
assegnate, nella misura determinata  dai comitati istituzionali o dai
competenti organi regionali. Tali limiti non si applicano ai bacini i
cui organismi  sono stati costituiti  dopo il  1 gennaio 1994,  per i
quali la quota per studi e' determinata sulla base di una documentata
esigenza dei fabbisogni, presentata  nell'ambito del programma di cui
all'art. 1, comma 4, del presente decreto.
  3.  I  comitati  istituzionali  o  i  competenti  organi  regionali
adottano la prima  elaborazione del progetto di  piano, corredato dei
piani stralcio prioritari,  entro il 31 dicembre 1998  ed adottano il
piano  di bacino,  ovvero  i  suoi stralci  prioritari,  entro il  31
dicembre 1999.