Art. 4. 1. Il programma, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, desunto dai piani di bacino ovvero dai piani stralcio e/o dall'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici per il triennio 1997-99, riferito ad interventi e studi nel settore della difesa del suolo, e' effettuato con riferimento agli indirizzi dettati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990. Tra le priorita' del programma sono comunque inserite quelle riferite alla definizione ed alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico.In assenza dei piani di bacino o dei piani di stralcio, sono prioritariamente definiti gli interventi di manutenzione o comunque di tipo diffuso, che dovranno comunque costituire una quota significativa rispetto alle risorse finanziarie disponibili. 2. Il programma di cui al comma 1 contiene altresi': a) lo stato di attuazione degli interventi e studi finanziati con gli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989, presentato secondo il formato unificato predisposto dal Ministero dei lavori pubblici; b) le relazioni degli interventi previsti con quelli programmati e/o eseguiti con gli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989; c) il quadro dei finanziamenti, regionali, statali e comunitari, destinati alla esecuzione degli interventi, comprensivo dell'indicazione dei fondi provenienti da altri programmi di attuazione, afferenti il settore della difesa del suolo e corredato da uno specifico prospetto relativo alle attivita' e ai finanziamenti volti alla manutenzione del reticolo idrografico e degli interventi gia' realizzati; d) lo stato della progettazione relativo a ciascun intervento; e) i tempi di attuazione del programma, inteso come termine massimo per l'affidamento dei lavori, indicato per ciascun intervento, decorrente dalla data di trasferimento o di assegnazione dei fondi; f) l'indicazione del responsabile del coordinamento delle attivita' programmatiche e del relativo referto di cui al successivo art. 6.