Art. 4.
  1. Il programma, di cui all'art.  1, comma 4, del presente decreto,
desunto  dai   piani  di  bacino   ovvero  dai  piani   stralcio  e/o
dall'aggiornamento degli  schemi previsionali e programmatici  per il
triennio 1997-99,  riferito ad interventi  e studi nel  settore della
difesa  del  suolo,  e'  effettuato con  riferimento  agli  indirizzi
dettati con il  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 23
marzo 1990.  Tra le  priorita' del  programma sono  comunque inserite
quelle  riferite alla  definizione  ed alla  prevenzione del  rischio
idraulico ed idrogeologico.In assenza dei piani di bacino o dei piani
di  stralcio,  sono  prioritariamente   definiti  gli  interventi  di
manutenzione  o  comunque  di  tipo diffuso,  che  dovranno  comunque
costituire una quota significativa  rispetto alle risorse finanziarie
disponibili.
  2. Il programma di cui al comma 1 contiene altresi':
  a) lo stato  di attuazione degli interventi e  studi finanziati con
gli  schemi previsionali  e programmatici  di cui  all'art. 31  della
legge  n.  183 del  1989,  presentato  secondo il  formato  unificato
predisposto dal Ministero dei lavori pubblici;
  b) le  relazioni degli  interventi previsti con  quelli programmati
e/o  eseguiti con  gli  schemi previsionali  e  programmatici di  cui
all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;
  c) il  quadro dei  finanziamenti, regionali, statali  e comunitari,
destinati    alla    esecuzione   degli    interventi,    comprensivo
dell'indicazione  dei   fondi  provenienti  da  altri   programmi  di
attuazione, afferenti il  settore della difesa del  suolo e corredato
da uno specifico prospetto relativo alle attivita' e ai finanziamenti
volti alla  manutenzione del reticolo idrografico  e degli interventi
gia' realizzati;
  d) lo stato della progettazione relativo a ciascun intervento;
  e) i tempi di attuazione del programma, inteso come termine massimo
per  l'affidamento  dei  lavori,  indicato  per  ciascun  intervento,
decorrente dalla data di trasferimento o di assegnazione dei fondi;
  f) l'indicazione del responsabile del coordinamento delle attivita'
programmatiche e del relativo referto di cui al successivo art. 6.