Art. 5.
  1. I  programmi di cui all'art.  1, comma 4, del  presente decreto,
debitamente approvati  dagli organi competenti, sono  trasmessi entro
il termine  di centoventi  giorni dalla  data di  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  2.  Sulla base  dei  singoli programmi  regolarmente pervenuti,  il
Ministro dei lavori pubblici  provvede al trasferimento delle risorse
in  conformita'  al  riparto  di cui  alle  precedenti  disposizioni,
dandone comunicazione  alla Conferenza permanente per  i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Decorsi inutilmente ulteriori sessanta giorni dal termine di cui
al comma  1, a  norma dell'art. 9,  comma 3, della  legge n.  253 del
1990, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione dei fondi di cui
alla tabella A.
  4.  Le risorse  finanziarie risultanti  dalle decadenze  di cui  al
comma 3 sono riassegnate ai  restanti bacini con decreto del Ministro
dei lavori  pubblici, utilizzando gli  stessi criteri di  riparto del
presente decreto.  Dell'adozione dei provvedimenti  di riassegnazione
e' data comunicazione  alla Conferenza permanente per  i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.