Art. 5. 1. I programmi di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 2. Sulla base dei singoli programmi regolarmente pervenuti, il Ministro dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui alle precedenti disposizioni, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Decorsi inutilmente ulteriori sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, a norma dell'art. 9, comma 3, della legge n. 253 del 1990, il bacino e' escluso dal piano di ripartizione dei fondi di cui alla tabella A. 4. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 3 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi criteri di riparto del presente decreto. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione e' data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.