Art. 6. 1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'art. 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e nella contabilita' speciale delle autorita' di bacino. Le autorita' di bacino o le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo un formato unificato adottato dal Ministero dei lavori pubblici, in assenza della quale si procede a norma del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 e dell'art. 12, comma 8-quinquies, della legge n. 493 del 1993. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989 e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.