Art. 2. A decorrere dal 1 giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate. I costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 devono avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici, almeno tre mesi prima del 1 giugno 1998, seguendo la procedura prevista all'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Dispositivi la cui approvazione e' revocata non possono piu' essere impiegati per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita'.