Art. 2.
  A  decorrere   dal  1   giugno  1998   tutte  le   approvazioni  di
apparecchiature  per  l'accertamento  dell'osservanza dei  limiti  di
velocita'  rilasciate prima  del 31  dicembre 1980  sono revocate.  I
costruttori delle  apparecchiature e  gli altri  soggetti interessati
che intendono mantenere in  commercio dispositivi approvati prima del
31  dicembre   1980  devono  avanzare  istanza   di  convalida  della
approvazione a suo tempo  rilasciata, all'Ispettorato generale per la
circolazione e la  sicurezza stradale presso il  Ministero dei lavori
pubblici,  almeno tre  mesi  prima  del 1  giugno  1998, seguendo  la
procedura prevista  all'art. 192 del  regolamento di esecuzione  e di
attuazione  del  nuovo  codice   della  strada.  Dispositivi  la  cui
approvazione  e'  revocata  non  possono piu'  essere  impiegati  per
l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita'.