Art. 15.
                               Ricorsi
  1.  Avverso i  provvedimenti di  inammissibilita' della  domanda di
partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullita'
della domanda (precedente  art. 11) e' ammesso  ricorso gerarchico al
Ministero  della   pubblica  istruzione  -  Direzione   generale  del
personale e degli  affari generali e amministrativi - Div.  I, per il
tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale
al tribunale amministrativo regionale.
  2. Avverso  i provvedimenti  adottati su ricorso  gerarchico ovvero
contro   il   silenzio   dell'amministrazione  e'   ammesso   ricorso
straordinario al Capo dello  Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale.
  3.  I   concorrenti  che  abbiano  presentato   ricorso  avverso  i
provvedimenti di inammissibilita' della domanda di partecipazione, di
esclusione, o di nullita' della domanda, nelle more della definizione
del  ricorso stesso,  sono  ammessi condizionatamente  al concorso  e
vengono iscritti con riserva nella relativa graduatoria. L'iscrizione
con  riserva nella  graduatoria non  comporta l'assunzione  che sara'
effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo.
  4.  Avverso il  decreto  di approvazione  in  via definitiva  della
graduatoria   e'  ammesso   ricorso   giurisdizionale  al   tribunale
amministrativo regionale  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello
Stato per i soli vizi di legittimita'.