Art. 15. Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti di inammissibilita' della domanda di partecipazione al concorso, di esclusione dal medesimo, o di nullita' della domanda (precedente art. 11) e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. I, per il tramite del provveditorato agli studi, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale. 2. Avverso i provvedimenti adottati su ricorso gerarchico ovvero contro il silenzio dell'amministrazione e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale. 3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilita' della domanda di partecipazione, di esclusione, o di nullita' della domanda, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella relativa graduatoria. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta l'assunzione che sara' effettuata nei confronti dei candidati iscritti a pieno titolo. 4. Avverso il decreto di approvazione in via definitiva della graduatoria e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimita'.