Art. 17. Norme finali e di rinvio 1. Ai fini della presente ordinanza, il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale A.T.A. (decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985) o nelle precorse qualifiche del personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) e' considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano, purche' compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del decreto legislativo n. 297/1994). 3. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1997 Il Ministro: Berlinguer Registrata alla Corte dei conti il 26 novembre 1997 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 395