Art. 17.
                       Norme finali e di rinvio
  1.  Ai fini  della  presente ordinanza,  il  servizio prestato  nei
precorsi  profili professionali  del  personale  A.T.A. (decreto  del
Presidente della Repubblica n.  588/1985) o nelle precorse qualifiche
del personale non docente (decreto del Presidente della Repubblica n.
420/1974)  e' considerato  come prestato  nei vigenti  corrispondenti
profili professionali.
  2. Per  quanto non espressamente previsto  dalla presente ordinanza
si applicano, purche' compatibili,  le disposizioni sullo svolgimento
dei  concorsi per  gli impiegati  civili  dello Stato  (art. 604  del
decreto legislativo n. 297/1994).
  3. La presente ordinanza sara' inviata  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrata alla Corte dei conti il 26 novembre 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 395