IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, richiamato dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua l'arcipelago toscano tra le aree di reperimento per l'istituzione di aree protette marine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 novembre 1996, che istituisce l'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano; Considerato che il mare circostante l'isola di Pianosa rileva la presenza di un ecosistema di notevole interesse naturalistico, attestato dallo studio condotto dall'Universita' di Pisa e approvato dalla Consulta del mare in data 16 luglio 1996; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, che proroga il termine della dismissione definitiva delle strutture penitenziarie site sull'isola di Pianosa alla data del 31 dicembre 1997; Considerato che, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, sono ormai prossimi la dismissione della struttura penitenziaria nell'isola di Pianosa e il venire meno della sorveglianza da parte della polizia carceraria; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 7 agosto 1992, emanato per garantire la tutela della sicurezza della casa di reclusione, che ha posto il divieto di pesca, balneazione e transito di tutte le navi nazionali ed estere di qualsiasi tipo e tonnellaggio; Rilevato che il suddetto decreto cessa di spiegare i suoi effetti a seguito della dismissione della struttura penitenziaria; Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa del mare circostante l'isola di Pianosa, al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre e marino e in attesa dell'ampliamento del Parco nazionale dell'arcipelago toscano nell'area marina interessante l'isola di Pianosa; Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che consente al Ministro dell'ambiente in caso di necessita' ed urgenza di individuare aree da proteggere ai sensi della legge stessa e di adottare su di esse misure di salvaguardia; Decreta: Art. 1. 1. La fascia di mare, per un'estensione di un miglio marino dalla costa, intorno all'isola di Pianosa e' individuata come area naturale marina di interesse nazionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.