Art. 2. 1. Nella zona di mare indicata all'art. 1 e' vietata qualsiasi attivita' di pesca, sia professionale che sportiva, la balneazione e il transito di qualsiasi nave, tranne quelle di servizio per la vigilanza, per lo studio e la ricerca, adibite ai servizi di collegamento o alla necessita' dei residenti sull'isola di Pianosa. 2. L'ente di gestione del Parco nazionale dell'arcipelago toscano provvede a rilasciare le eventuali autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma 1.