Art. 3.
  1. Ai contravventori  alle norme, di cui  agli articoli precedenti,
si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
  2.  Per  l'osservanza  delle disposizioni  contenute  nel  presente
decreto la  vigilanza e'  assicurata dalla competente  capitaneria di
porto.