IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, in base al
quale,  a decorrere  dal  1 gennaio  1998, i  veicoli  a motore,  con
esclusione di quelli  assoggettati a tassa in base alla  portata e di
quelli di  cui al decreto legislativo  24 febbraio 1997, n.  43, sono
soggetti  a tassazione  in base  alla potenza  effettiva anziche'  ai
cavalli fiscali;
  Considerato  che la  potenza  effettiva prima  espressa in  cavalli
vapore (CV) e' ora espressa in  kilowatt (kW) a norma del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12  agosto  1982,  n. 802,  emanato  in
attuazione  della direttiva  CEE n.  80/181 relativa  alle unita'  di
misura;
  Visto che  i termini di pagamento  sono fissati in base  ai cavalli
fiscali  dal decreto  del Ministro  delle finanze  25 novembre  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
  Visto l'art.  18 della legge 21  maggio 1955, n. 463,  con il quale
viene  data facolta'  al Ministro  delle finanze  di stabilire  nuovi
termini e  modalita' di pagamento  delle tasse automobilistiche  e di
modificare  le forme,  i termini  e le  modalita' di  pagamento dello
stesso tributo;
  Considerata  l'opportunita' di  determinare  in  base alla  potenza
effettiva, kW e  CV, i termini di pagamento per  le autovetture e gli
autoveicoli per  il trasporto  promiscuo immatricolati dal  1 gennaio
1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Termini di pagamento
  1. Dal  1 gennaio l998  le tasse automobilistiche  sono corrisposte
secondo i seguenti termini di modalita':
  a)  per le  autovetture  e  per gli  autoveicoli  per il  trasporto
promiscuo con motore alimentato a benzina,  o a GPL o a metano, anche
se  in  alternativa   alla  benzina,  o  a  gasolio,   se  aventi  le
caratteristiche   tecniche  di   cui  all'art.   65,  comma   5,  del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  19
ottobre 1993, n. 427, o elettrico,  con potenza fiscale superiore a 9
cavalli  se immatricolati  fino al  31 dicembre  1997, o  con potenza
effettiva  superiore   a  35   kW  o  a   47  CV,   se  immatricolati
successivamente  a  tale  data,  e per  gli  autoscafi  iscritti  nei
pubblici  registri:  in unica  soluzione  per  periodi fissi  annuali
decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
  b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a) con
potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre
1997, o con potenza effettiva fino a  35 kW o 47 CV, se immatricolati
successivamente  a tale  data, e  per tutti  i motoveicoli:  in unica
soluzione per  periodi fissi  annuali decorrenti dal  1 febbraio  e 1
agosto;
  c) per le autovetture e gli  autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza  conducente   o  con   alimentazione  a  gasolio   privi  delle
caratteristiche  tecniche  indicate  alla  lettera  a),  con  potenza
fiscale superiore  a 9 cavalli  se immatricolati fino al  31 dicembre
1997,  o con  potenza effettiva  superiore  a 35  kW  o a  47 CV,  se
immatricolati  successivamente a  tale data:  per uno  o due  periodi
fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre
o  per  l'intero  anno  (12/12) decorrente  dall'inizio  di  uno  dei
suddetti periodi fissi;
  d) per le autovetture e gli  autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza  conducente   o  con   alimentazione  a  gasolio   privi  delle
caratteristiche  tecniche  indicate  nella  lettera  a)  con  potenza
fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o
con  potenza  effettiva fino  a  35  kW  o  47 CV,  se  immatricolati
successivamente  a  tale  data:   per  un  periodo  fisso  semestrale
decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12)
decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
  e)  per  tutti  gli  autoveicoli  diversi da  quelli  di  cui  alle
precedenti  lettere, per  i rimorchi,  per  i motori  fuori bordo  da
applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno
o  due periodi  fissi  quadrimestrali decorrenti  dal  1 febbraio,  1
giugno  e 1  ottobre, oppure  per un  intero anno  (12/12) decorrente
dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.
  2. Il pagamento deve essere  effettuato nel corso del mese iniziale
dei periodi  fissi sopra  stabiliti. La  decorrenza di  detti periodi
fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997, e' quella
gia' acquisita per l'anno 1997.
  3.  Il rinnovo  del pagamento  di  tutte le  tasse fisse,  compresa
quella  per la  targa  di prova,  deve essere  eseguito  nel mese  di
gennaio.