Art. 3.
  1. A  valere sullo stanziamento complessivo  di lire 20.192.383.000
le somme da  attribuire a ciascuna regione o  provincia autonoma sono
calcolate  attribuendo una  quota fissa  pari al  quaranta per  cento
dello  stanziamento  diviso  per  il numero  delle  regioni  e  delle
province  autonome, la  restante parte,  pari al  sessanta per  cento
dello stanziamento, in proporzione  alla provenienza territoriale del
gettito  globale  dei  canoni  relativi  alla  derivazione  di  acque
pubbliche.  Pertanto,  le  somme  destinate  alle  finalita'  di  cui
all'art. 1, sono  ripartite fra le regioni e le  province autonome in
conformita'  alla  allegata  tabella, facente  parte  integrante  del
presente decreto.
  2. Sulla  base dei  programmi regolarmente pervenuti,  il Ministero
dei  lavori  pubblici  provvede  al trasferimento  delle  risorse  in
conformita' al riparto di cui al comma 1.
  3.  Il  Ministero  dei  lavori pubblici  comunica  alla  Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di cui al comma 2.