Art. 3. 1. A valere sullo stanziamento complessivo di lire 20.192.383.000 le somme da attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma sono calcolate attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento, in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche. Pertanto, le somme destinate alle finalita' di cui all'art. 1, sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformita' alla allegata tabella, facente parte integrante del presente decreto. 2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al comma 1. 3. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di cui al comma 2.