Art. 3.
  E'  fatto  obbligo  all'azienda   interessata  di  comunicare  ogni
variazione di prezzo  o nuovo prezzo della  specialita' praticato nei
Paesi in cui viene  commercializzata e di trasmettere trimestralmente
al Ministero  della sanita'  i dati  di vendita.  La ditta  e' tenuta
altresi' a  rinegoziare il prezzo  dopo un consumo di  350 confezioni
nei dodici mesi successivi alla commercializzazione.