Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. La ditta e' tenuta altresi' a rinegoziare il prezzo dopo un consumo di 350 confezioni nei dodici mesi successivi alla commercializzazione.