Art. 2. 1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti: Parametri ed espressione Valore dei risultati massimo Osservazioni ammissibile (VMA) -- -- -- Magnesio (mg/1) Mg 100 Il VMA puo' essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologighe relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO elevato a 4) non sia superiore a 400 mg/1. Manganese (mg/1) Mn 0,2 Il VMA puo' essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Ferro (mg/1) Fe 1 Il VMA puo' essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Solfati (mg/1) SO elevato a 4 400 Il VMA puo' essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque. Parametri organolettici: Possono essere adottati (sapore, odore e colore) provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopramenzionat che potrebbero modificare i valori.