Art. 3.
  1. Fermo restando il valore  massimo ammissibile di cui all'art. 2,
nell'esercizio dei  poteri di deroga  di cui all'art. 18  del decreto
del Presidente  della Repubblica 24  maggio 1988, n. 236,  la regione
Piemonte e'  tenuta, in relazione alle  specifiche situazioni locali,
ad  adottare i  valori  che assicurino  l'erogazione  di acqua  della
migliore qualita' possibile.