Art. 5.
  1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi  nel rispetto  delle  modalita' previste  dall'art. 18  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.   I  Ministeri   della   sanita'   e  dell'ambiente   effettuano
congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei
piani  di  intervento sulla  base  delle  informazioni fornite  dalla
regione Piemonte al 31 dicembre di ogni anno.
  Il  presente   decreto  entra  in   vigore  il  giorno   della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1997
                                     Il Ministro della sanita'
                                               Bindi
Il Ministro dell'ambiente
         Ronchi