Art. 10. Garanzie del deflusso minimo vitale 1. Nell'alveo principale del Tronto dovra' essere garantita peraltro una portata di rispetto, percio' detta minimo deflusso costante vitale, a tutela delle locali condizioni idrobiologiche naturalistiche ed igienicoambientali, dell'ecosistema acquatico e dell'alimentazione delle falde in subalveo. In condizioni di pieno soddisfacimento della richiesta idrica per uso irriguo, dovra' essere assicurata la presenza nel Tronto, a valle della confluenza del torrente Castellano, di almeno 1,00 mc/s, stabilito in base ai valori della portata minima del fiume Tronto forniti dall'istituto idrografico e mareografico di Bologna; in caso di parziale riduzione delle competenze irrigue, la portata minima vitale sara' ridotta della stessa quota parte delle utenze irrigue, e sara' pertanto pari a: 0,90 mc/s per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto; 0,80 mc/s per il periodo compreso tra il 16 agosto ed il 30 settembre. 2. I manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal corso principale del fiume Tronto dovranno essere regolati in modo tale da garantire con continuita' il regolare deflusso della portata minima in alveo, con una velocita' tale da non pregiudicare le condizioni idrogeologiche esistenti e di salvaguardare cosi' la ittiofauna.