Art. 10.
                 Garanzie del deflusso minimo vitale
  1.  Nell'alveo  principale  del   Tronto  dovra'  essere  garantita
peraltro  una  portata di  rispetto,  percio'  detta minimo  deflusso
costante  vitale, a  tutela  delle  locali condizioni  idrobiologiche
naturalistiche  ed  igienicoambientali, dell'ecosistema  acquatico  e
dell'alimentazione delle  falde in  subalveo. In condizioni  di pieno
soddisfacimento della richiesta idrica per uso irriguo, dovra' essere
assicurata  la presenza  nel  Tronto, a  valle  della confluenza  del
torrente Castellano, di almeno 1,00 mc/s, stabilito in base ai valori
della  portata   minima  del   fiume  Tronto   forniti  dall'istituto
idrografico e mareografico di Bologna;  in caso di parziale riduzione
delle  competenze irrigue,  la  portata minima  vitale sara'  ridotta
della stessa quota parte delle  utenze irrigue, e sara' pertanto pari
a:
  0,90 mc/s per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto;
  0,80  mc/s per  il  periodo compreso  tra  il 16  agosto  ed il  30
settembre.
  2.  I  manufatti  idraulici  atti  a  derivare  l'acqua  dal  corso
principale del fiume Tronto dovranno  essere regolati in modo tale da
garantire con  continuita' il regolare deflusso  della portata minima
in alveo,  con una velocita'  tale da non pregiudicare  le condizioni
idrogeologiche esistenti e di salvaguardare cosi' la ittiofauna.