Art. 2.
              Prescrizioni per gli impianti industriali
  1.  Negli  impianti  industriali  presenti  nel  territorio   della
provincia  di  Taranto  comprendente  i  comuni  di  Taranto, Statte,
Crispiano,  Massafra  e  Montemesola,  devono  essere  eseguiti   gli
interventi indicati nell'appendice B dell'allegato A finalizzati alla
riduzione  delle  emissioni  in  aria ed in acqua, alla riduzione del
rischio di incidente rilevante ed alla mitigazione delle  conseguenze
incidentali
  2.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto  ciascun  soggetto   privato,   indicato   nell'appendice   B
dell'allegato  A,  dovra' presentare alla regione Puglia un programma
per la realizzazione interventi indicantele modalita'  di  attuazione
dell'intervento,  i tempi necessari per il suo awiamento, a decorrere
dall'approvazione del programma ed  i  tempi  necessari  per  il  suo
completamento.
  3.  La  regione  Puglia  approva  tale programma entro i successivi
trenta giorni.  Decorso  tale  termine  senza  che  siano  intercorse
interruzioni,  il programma si ritiene approvato.  L'approvazione del
programma costituisce prescrizione vincolante per  l'esercente  degli
impianti.  L'adozione  degli interventi di carattere gestionale e che
non richiedono adeguamenti di impianti o infrastrutture dovra' essere
attuata entro i successivi quindici  giorni  dalla  approvazione  del
programma.  Nel  caso in cui la regione Puglia prescriva al programma
modifiche o  integrazioni  che  il  soggetto  non  ritenga  di  poter
eseguire,  la  questione  e'  rimessa,  entro  i  successivi quindici
giorni, al Ministero dell'ambiente, che, con proprio decreto, sentito
il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  fissa
il programma ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  4.  Le  caratteristiche  tecniche  generali dei predetti interventi
sono riportate nell'appendice A dell'allegato A del presente decreto.