Art. 2. Prescrizioni per gli impianti industriali 1. Negli impianti industriali presenti nel territorio della provincia di Taranto comprendente i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, devono essere eseguiti gli interventi indicati nell'appendice B dell'allegato A finalizzati alla riduzione delle emissioni in aria ed in acqua, alla riduzione del rischio di incidente rilevante ed alla mitigazione delle conseguenze incidentali 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ciascun soggetto privato, indicato nell'appendice B dell'allegato A, dovra' presentare alla regione Puglia un programma per la realizzazione interventi indicantele modalita' di attuazione dell'intervento, i tempi necessari per il suo awiamento, a decorrere dall'approvazione del programma ed i tempi necessari per il suo completamento. 3. La regione Puglia approva tale programma entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine senza che siano intercorse interruzioni, il programma si ritiene approvato. L'approvazione del programma costituisce prescrizione vincolante per l'esercente degli impianti. L'adozione degli interventi di carattere gestionale e che non richiedono adeguamenti di impianti o infrastrutture dovra' essere attuata entro i successivi quindici giorni dalla approvazione del programma. Nel caso in cui la regione Puglia prescriva al programma modifiche o integrazioni che il soggetto non ritenga di poter eseguire, la questione e' rimessa, entro i successivi quindici giorni, al Ministero dell'ambiente, che, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa il programma ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 4. Le caratteristiche tecniche generali dei predetti interventi sono riportate nell'appendice A dell'allegato A del presente decreto.