Art. 4.
                 Copertura dei fabbisogni finanziari
  1. A fronte dei fabbisogni finanziari a carico dello Stato, di  cui
al comma 4 dell'art. 3, per la realizzazione degli interventi, di cui
alla  tabella  3.b.  1.2  dell'allegato  A  al  presente  decreto, si
provvede come segue:
   a) quanto a lire 25.000 milioni, a valere sulle risorse  impegnate
con  decreto  ministeriale  del  17  ottobre 1995 sul capitolo 8501 -
unita' previsionale di base n. 7.2.1.1 piani  disinquinamento,  stato
di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente;
   b)  quanto  a  lire  23.228  milioni  a  valere sullo stanziamento
iscritto per l'esercizio finanziario 1998 nella  unita'  previsionale
di  base  n. 7.2.1.1 piani disinquinamento, stato di previsione della
spesa del Ministero dell'ambiente capitolo 8501.