Art. 4. Copertura dei fabbisogni finanziari 1. A fronte dei fabbisogni finanziari a carico dello Stato, di cui al comma 4 dell'art. 3, per la realizzazione degli interventi, di cui alla tabella 3.b. 1.2 dell'allegato A al presente decreto, si provvede come segue: a) quanto a lire 25.000 milioni, a valere sulle risorse impegnate con decreto ministeriale del 17 ottobre 1995 sul capitolo 8501 - unita' previsionale di base n. 7.2.1.1 piani disinquinamento, stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente; b) quanto a lire 23.228 milioni a valere sullo stanziamento iscritto per l'esercizio finanziario 1998 nella unita' previsionale di base n. 7.2.1.1 piani disinquinamento, stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente capitolo 8501.