Art. 5.
                     Trasferimenti delle risorse
  1. Le risorse di cui al precedente art. 4 saranno  trasferite,  dal
Ministero  dell'ambiente,  ai  soggetti  titolari  degli  interventi,
secondo le modalita' di seguito indicate:
   a) anticipazione pari al 25% dell'intervento  entro  i  successivi
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
   b)  anticipazione  pari  al  25%  entro i successivi trenta giorni
dalla  comunicazione  con  la  quale  il   titolare   dell'intervento
certifica  l'approvazione  del  progetto esecutivo e l'awenuto inizio
dei lavori, previa deliberazione  del  comitato  di  coordinamento  e
controllo del piano di cui all'art.  6;
   c)  anticipazione  del  40% entro i successivi trenta giorni dalla
certificazione da parte del comitato di coordinamento e controllo del
piano di cui all'art. 6 di stati di avanzamento lavori per un  totale
pari ad almeno il 40% delle opere da realizzare;
   d)  erogazione  pari  al  10% entro i successivi trenta giorni dal
collaudo    finale    che    certifica    l'avvenuta    realizzazione
dell'intervento.
  2.  Gli  importi della seconda e terza anticipazione e del collaudo
finale saranno calcolati sul valore  del  costo  dell'opera  all'atto
dell'aggiudicazione.  Le  risorse  derivanti  da  ribassi  d'asta  ed
economie saranno oggetto di  riprogrammazione  per  il  finanziamento
degli   interventi   del  piano.  Ai  fini  della  trasparenza  degli
affidamenti   e'   fatto   obbligo   l'esclusione   dei   progettisti
dall'affidamento   dell'esecuzione   degli  interventi  dagli  stessi
progettati.
  3. Al finanziamento degli  interventi  a  titolarita'  pubblica  di
priorita'  seconda  e  terza  individuati  dal  piano,  allegato A al
presente  decreto,  si  provvedera'   sulla   base   delle   economie
rinvenienti  dall'attuazione  degli  interventi  di prima priorita' e
sulla base delle ulteriori risorse  che  all'uopo  saranno  destinate
dalle amministrazioni pubbliche interessate.