Art. 5. Trasferimenti delle risorse 1. Le risorse di cui al precedente art. 4 saranno trasferite, dal Ministero dell'ambiente, ai soggetti titolari degli interventi, secondo le modalita' di seguito indicate: a) anticipazione pari al 25% dell'intervento entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto; b) anticipazione pari al 25% entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione con la quale il titolare dell'intervento certifica l'approvazione del progetto esecutivo e l'awenuto inizio dei lavori, previa deliberazione del comitato di coordinamento e controllo del piano di cui all'art. 6; c) anticipazione del 40% entro i successivi trenta giorni dalla certificazione da parte del comitato di coordinamento e controllo del piano di cui all'art. 6 di stati di avanzamento lavori per un totale pari ad almeno il 40% delle opere da realizzare; d) erogazione pari al 10% entro i successivi trenta giorni dal collaudo finale che certifica l'avvenuta realizzazione dell'intervento. 2. Gli importi della seconda e terza anticipazione e del collaudo finale saranno calcolati sul valore del costo dell'opera all'atto dell'aggiudicazione. Le risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie saranno oggetto di riprogrammazione per il finanziamento degli interventi del piano. Ai fini della trasparenza degli affidamenti e' fatto obbligo l'esclusione dei progettisti dall'affidamento dell'esecuzione degli interventi dagli stessi progettati. 3. Al finanziamento degli interventi a titolarita' pubblica di priorita' seconda e terza individuati dal piano, allegato A al presente decreto, si provvedera' sulla base delle economie rinvenienti dall'attuazione degli interventi di prima priorita' e sulla base delle ulteriori risorse che all'uopo saranno destinate dalle amministrazioni pubbliche interessate.