Art. 6. Comitato di coordinamento e di controllo del piano 1. Al fine di garantire l'attuazione del piano di risanamento in aderenza agli obiettivi di tutela ambientale definiti nel piano medesimo e' istituito il comitato tecnico di coordinamento e di controllo del piano, di seguito indicato come comitato, cosi' composto: a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzione di Presidente; b) due rappresentanti della regione Puglia, uno dei quali in rappresentanza dell'assessorato ambiente; c) un rappresentante della provincia di Taranto; d) un rappresentante ciascuno per i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola, Statte; 2. I membri del comitato sono designati da ciascuna parte. Ciascuna parte puo' nominare anche un membro supplente. 3. Il comitato e' costituito, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, ed ha sede nel territorio della provincia di Taranto. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione dei componenti del Gomitato provvede ciascuna amministrazione.