Art. 6.
         Comitato di coordinamento e di controllo del piano
  1. Al fine di garantire l'attuazione del piano  di  risanamento  in
aderenza  agli  obiettivi  di  tutela  ambientale  definiti nel piano
medesimo e' istituito il  comitato  tecnico  di  coordinamento  e  di
controllo  del  piano,  di  seguito  indicato  come  comitato,  cosi'
composto:
   a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno  con
funzione di Presidente;
   b)  due  rappresentanti  della  regione  Puglia,  uno dei quali in
rappresentanza dell'assessorato ambiente;
   c) un rappresentante della provincia di Taranto;
   d) un rappresentante ciascuno per i comuni di Taranto,  Crispiano,
Massafra, Montemesola, Statte;
  2. I membri del comitato sono designati da ciascuna parte. Ciascuna
parte puo' nominare anche un membro supplente.
  3.   Il   comitato   e'   costituito,   con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, entro trenta  giorni  dalla  data  di  emanazione  del
presente  decreto,  ed  ha  sede  nel  territorio  della provincia di
Taranto.  Agli  oneri  derivanti  dal  trattamento  di  missione  dei
componenti del Gomitato provvede ciascuna amministrazione.