Art. 7. Compiti del comitato di coordinamento e di controllo 1. Il comitato di coordinamento e controllo del piano svolge i seguenti compiti: a) verifica lo stato di avanzamento dei progetti e la rispondenza degli interventi in via di realizzazione agli obiettivi ed alle disposizioni del piano; b) accerta gli ulteriori fabbisogni finanziari rispetto alle risorse di cui all'art. 5, comma 3; c) cura l'aggiornamento del piano, dopo i primi due anni e successivamente con cadenza almeno triennale, mediante l'eventuale rimodulazione degli interventi, a fronte dell'evoluzione del quadro ambientale e delle situazioni tecnologiche, definendo l'allocazione delle risorse disponibili al momento; d) garantisce il coordinamento delle attivita' di informazione sullo stato di attuazione del piano. 2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente, il comitato si avvale di una segreteria tecnica. Le funzioni di segreteria tecnica saranno svolte dalla provincia di Taranto che puo' avvalersi del supporto dell'Enea. 3. Le delibere del comitato vengono trasmesse al Ministero dell'ambiente per l'attivazione dei trasferimenti di risorse previsti dall'art. 5 Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 aprile 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri RONCHI, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 242