Art. 7.
        Compiti del comitato di coordinamento e di controllo
  1. Il comitato di coordinamento e  controllo  del  piano  svolge  i
seguenti compiti:
   a)  verifica lo stato di avanzamento dei progetti e la rispondenza
degli interventi in via  di  realizzazione  agli  obiettivi  ed  alle
disposizioni del piano;
   b)  accerta  gli  ulteriori  fabbisogni  finanziari  rispetto alle
risorse di cui all'art. 5, comma 3;
   c) cura l'aggiornamento  del  piano,  dopo  i  primi  due  anni  e
successivamente  con  cadenza  almeno triennale, mediante l'eventuale
rimodulazione degli interventi, a fronte dell'evoluzione  del  quadro
ambientale  e  delle situazioni tecnologiche, definendo l'allocazione
delle risorse disponibili al momento;
   d) garantisce il coordinamento  delle  attivita'  di  informazione
sullo stato di attuazione del piano.
  2.  Per  l'espletamento  dei compiti di cui al comma precedente, il
comitato si avvale  di  una  segreteria  tecnica.    Le  funzioni  di
segreteria tecnica saranno svolte dalla provincia di Taranto che puo'
avvalersi del supporto dell'Enea.
  3.   Le  delibere  del  comitato  vengono  trasmesse  al  Ministero
dell'ambiente per l'attivazione dei trasferimenti di risorse previsti
dall'art. 5
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Dato a Roma, addi' 23 aprile 1998
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  RONCHI, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 242