Art. 2.
  Nell'art.  225   contenente  le   "Norme  comuni  alle   scuole  di
specializzazione" sono inserite le seguenti scuole:
   anestesia e rianimazione;
   dermatologia e venereologia;
   endocrinologia e malattie del ricambio;
   geriatria;
   medicina interna I;
   radiodiagnostica.