Art. 3.
  Le percentuali di  variazione di cui agli  articoli precedenti, per
le  pensioni  alle quali  si  applica  la disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale  di cui  alla legge  27 maggio  1959, n.  324, e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,   sono   determinate
separatamente  sull'indennita' integrativa  speciale, ove  competa, e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1998
                         p. Il Ministro  del tesoro,  del bilancio
                             e della  programmazione economica
                                          Pennacchi
         Il Ministro del lavoro
       e della previdenza sociale
               Bassolino